DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2022)
Testo in vigore dal: 15-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                     Proroghe onerose di termini 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2011  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2011  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da  2011  a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a  100  milioni
di euro e' destinata ad interventi in tema  di  sclerosi  amiotrofica
per  ricerca  e  assistenza   domiciliare   dei   malati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.
Alla  determinazione  delle  risorse   nell'ammontare   indicato   al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle  voci  indicate
nell'elenco 1 previsto all'articolo  1,  comma  40,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009,, n.
191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una
parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117,  nella  misura
dello  0,6  per  cento  del  totale,  e'  riservata  per   le   spese
dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e  verifica  dei
progetti di cui al medesimo comma 117". 
  1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di  attuazione
dei trasferimenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  l'autorita'  competente  provvede
alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli  da
pesca della laguna di  Venezia,  dei  compendi  costituiti  da  valli
arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28  del  codice
della navigazione. 
  1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  1,  comma
1, e alla  tabella  1,  con  riferimento  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio  2010,  n.  120,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma  1,
sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio
di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di
idoneita' alla guida del ciclomotore, che  consenta  allo  stesso  di
esercitarsi alla guida, dopo  aver  superato  la  prevista  prova  di
controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate  la  validita'
di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione  alla  guida
del ciclomotore, almeno  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive   modificazioni,   in   quanto
applicabili, anche in deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  170,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la
prova pratica di guida non  possa  essere  sostenuta  prima  che  sia
trascorso  un  mese  dalla   data   del   rilascio   della   predetta
autorizzazione,  che  tra  una  prova  d'esame  sostenuta  con  esito
sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un  mese
e che nel limite  di  validita'  dell'autorizzazione  sia  consentito
ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida.  Si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del
predetto decreto legislativo. Il  conducente  che  si  esercita  alla
guida  di  un  ciclomotore  senza   aver   ottenuto   la   prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito  ai  sensi
dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
  1-quinquies. Il termine di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011.  Fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19  febbraio
2004, n. 40, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191,  tutte  le  strutture
autorizzate   all'applicazione   delle   tecniche   di   procreazione
medicalmente assistita inviano i dati richiesti  al  Ministero  della
salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle  rispettive
competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al  Centro  nazionale
trapianti. Con decreto del Ministero  della  salute,  di  natura  non
regolamentare, sono disciplinate le modalita'  di  comunicazione  dei
dati di cui al presente comma da parte  delle  strutture  autorizzate
all'applicazione  delle   tecniche   di   procreazione   medicalmente
assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che
disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e  al
Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2,  della  legge  4
giugno 2010, n. 96, e con  efficacia  protratta  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle   disposizioni   conseguenti   all'Accordo
concernente  i  "requisiti  minimi   organizzativi,   strutturali   e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per le  visite  di  verifica",
sancito in data 16 dicembre 2010  tra  il  Governo  e  le  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo  stesso
Accordo, il Ministro della salute,  con  propri  decreti  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto: 
    a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori  per  il  sistema
trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue,  per
lo svolgimento dei  compiti  previsti  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
    b) definisce, ai fini dell'emanazione  del  decreto  ministeriale
previsto dall'articolo 40, comma 4, della  citata  legge  n.  96  del
2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati  e
per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle
istanze volte a ottenere l'inserimento fra  i  centri  e  le  aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni; 
    c) disciplina, nelle more della  compiuta  attuazione  di  quanto
previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra'
avvenire entro il 30 giugno 2015, le modalita'  attraverso  le  quali
l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei
medicinali emoderivati prodotti da  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la  lavorazione  in
Paesi comunitari  e  l'Istituto  superiore  di  sanita'  assicura  il
relativo controllo di stato. 
  1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni  del  comma  1-sexies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Alle attivita' disposte  dal  comma  1-sexies  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause  di  servizio  di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato,  fino  al  31  dicembre  2015,
nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Il termine del  20  dicembre  2010,  previsto  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  1°  dicembre  2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in   relazione   agli   eccezionali   eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla  data  del  30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti  dal  periodo  precedente,
pari a 93 milioni di euro per  l'anno  2010,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 3. 
  2-bis. Nelle more della completa attuazione delle  disposizioni  di
carattere finanziario in materia di ciclo di  gestione  dei  rifiuti,
comprese le  disposizioni  contenute  negli  articoli  11  e  12  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  la  copertura
integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione
dei  rifiuti  puo'  essere  assicurata,  anche  in  assenza  di   una
dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti
disposizioni in  materia  di  sospensione,  sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale, del potere di deliberare  aumenti  dei  tributi,
delle addizionali,  delle  aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni  di
aliquote  attribuiti  agli  enti  territoriali,   con   le   seguenti
modalita': 
    a)  possono  essere  applicate  nella  regione   interessata   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, introdotto dal  comma  2-quater  del  presente
articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato  rispetto
a quello ivi previsto; 
    b)  i  comuni  possono   deliberare   un'apposita   maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  con  maggiorazione  non  superiore  al  vigente
importo della predetta addizionale; 
    c)  le  province  possono  deliberare  un'apposita  maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  28  novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  gennaio
1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della
predetta addizionale. 
  2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della  riduzione
dei  trasferimenti  disposta  in  attuazione  dell'articolo  12   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta'
prevista  dal  comma  2-bis,  lettera  b),  del  presente   articolo,
deliberano, a decorrere dall'anno  2011,  anche  in  assenza  di  una
dichiarazione dello stato  di  emergenza,  un'apposita  maggiorazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica    di    cui
all'articolo 6, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non
inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato
fino al 10 per cento. 
  2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo
il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
  "5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di  emergenza,
il  Presidente  della  regione  interessata  dagli  eventi   di   cui
all'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  qualora  il  bilancio  della
regione non  rechi  le  disponibilita'  finanziarie  sufficienti  per
effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura
degli oneri conseguenti alla  stessa,  e'  autorizzato  a  deliberare
aumenti,  sino   al   limite   massimo   consentito   dalla   vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione,  nonche'  ad
elevare  ulteriormente  la  misura  dell'imposta  regionale  di   cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1990,
n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi  per  litro,  ulteriori
rispetto alla misura massima consentita. (10) 
   5-quinquies.  Qualora  le  misure  adottate  ai  sensi  del  comma
5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti  gli  altri  casi  di
eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale,  puo'  essere
disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  fondo  e'  corrispondentemente  e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori  entrate
derivanti dall'aumento  dell'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina  e
sulla benzina senza piombo,  nonche'  dell'aliquota  dell'accisa  sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. La  misura  dell'aumento,  comunque  non  superiore  a
cinque  centesimi  al  litro,  e'  stabilita  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato  dal  fondo  di
riserva. La disposizione del terzo  periodo  del  presente  comma  si
applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento
dei termini per i versamenti tributari e contributivi  ai  sensi  del
comma 5-ter. (10) ((39)) 
   5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo  28  del  decreto-legge  18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei  territori  per  i
quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1
del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n.  261.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  della
disciplina comunitaria,  sono  individuate  le  aree  di  intervento,
stabilite le condizioni e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei  termini  per  la
determinazione della perdita finale  e  dei  tassi  di  interesse  da
applicare ai procedimenti in corso". 
  2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto,  relativamente  agli
aspetti di carattere finanziario, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze"; 
    b) all'articolo 5, comma 5-bis: 
      1)  al  penultimo  periodo,  le  parole:  "e  all'ISTAT"   sono
sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT  e  alla  competente  sezione
regionale della Corte dei conti"; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Al  fine  di
garantire   la   trasparenza   dei   flussi   finanziari   e    della
rendicontazione di cui al presente comma sono vietati  girofondi  tra
le contabilita' speciali". 
  2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,  n.
20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
  "c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione  delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;". 
  2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre  2000,
n. 340, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c-bis),  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di  cui  al  primo  periodo,
incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'
ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
facolta', con motivazione espressa, di  dichiararli  provvisoriamente
efficaci. Qualora la Corte dei Conti non si esprima nei sette  giorni
i provvedimenti si considerano efficaci.". 
  2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo
o  in  qualunque  modo  denominati,  nominati  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di  fondi  statali,
titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di  particolari  attivita',
rendicontano nei termini e secondo le modalita' di  cui  all'articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.  225.  I  rendiconti
sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il  controllo
di regolarita' contabile  esercitato,  attraverso  il  sistema  delle
ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, nelle modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  e  per  il  successivo  inoltro  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT  e  alla  competente
sezione  regionale  della  Corte  dei   conti.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i  fondi
statali  trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'  portuali  per  la
realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali  non  sia
stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro
il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede  alla  ricognizione  dei  finanziamenti
revocati e all'individuazione  della  quota,  per  l'anno  2011,  nel
limite di 250  milioni  di  euro,  che  deve  essere  destinata  alle
seguenti finalita': 
    a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali  che
hanno attivato investimenti con contratti  gia'  sottoscritti  o  con
bandi  di  gara  pubblicati  alla  data  del  30  settembre  2010  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita'  i  cui  porti
sono interessati da prevalente attivita' di transhipment al  fine  di
garantire l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,
comma 7-duodecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
    c) per le disponibilita' residuali alle  Autorita'  portuali  che
presentano progetti cantierabili. 
  2-decies. Con il decreto di  cui  al  comma  2-novies  si  provvede
altresi' all'individuazione delle somme che devono essere versate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, nell'anno 2011,  dalle  Autorita'  portuali  interessate
dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e  delle  somme  di  cui  al  comma  2-undecies.  Con
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  per  gli
anni  2012  e  2013  si  provvede  ad  individuare   le   quote   dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies  e  ad  assegnarle
alle Autorita' portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili,  compatibilmente  con  i
vincoli di finanza pubblica. In caso  di  mancato  avvio  dell'opera,
decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva  del  bando
di gara, il finanziamento si intende revocato ed  e'  riassegnato  ad
altri interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies. 
  2-undecies. Nel  caso  in  cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie  di  mutuo  con  oneri  di
ammortamento a carico dello Stato, con i  decreti  di  cui  al  comma
2-decies e' disposta la cessione della parte di finanziamento  ancora
disponibile  presso  il  soggetto  finanziatore  ad  altra  Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti continua a corrispondere alla  banca  mutuante,  fino  alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta  in  relazione
all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione  dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi  8-bis,
8-ter e 8-quater  sono  abrogati.  Le  previsioni  di  cui  al  comma
2-novies non si  applicano  ai  fondi  trasferiti  o  assegnati  alle
Autorita' portuali per il finanziamento di opere in  scali  marittimi
da esse amministrati ricompresi in  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9  dicembre  1998,  n.
426. (14) 
  2-undecies. 1. Per il solo anno 2012, per le finalita'  di  cui  al
comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione  delle  risorse
rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo  delle  risorse
del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma
6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e  successive
modificazioni. 
  2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto
periodo,  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   si   provvede
all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno  2011  a
favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel  mondo.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo  1,  comma
219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per  l'anno
2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere,  pari  a  2
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  2-quaterdecies. E' differita  al  1°  gennaio  2012  l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite  di  spesa
di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  dettate
apposite modalita' attuative della presente  disposizione,  anche  al
fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme  di  controllo
sul rispetto del predetto limite  di  spesa.  Al  relativo  onere  si
provvede, per l'anno 2011, mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  finanziaria  di  cui  all'articolo  1,  comma  40,  quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e'  aggiunto,  in
fine, il  seguente  periodo:  "Fino  alla  revisione  organica  della
disciplina di settore, le disposizioni di  cui  al  presente  decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI". 
  2-quinquiesdecies.  Il  termine  del  31  dicembre  2010   di   cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, e' differito  al  31  dicembre  2011.  Entro  tale  termine,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  provvede,
con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  all'adozione  del  regolamento  di  riordino  o   di
soppressione,  previa  liquidazione,  dell'Ente   per   lo   sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia.  In  caso  di  soppressione  e  messa  in  liquidazione,  la
responsabilita' dello Stato e'  limitata  all'attivo  in  conformita'
alle norme sulla  liquidazione  coatta  amministrativa.  Al  relativo
onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia  provvede  con  proprie  disponibilita'  di  bilancio.   Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. E' sospesa la riscossione delle  rate  in  scadenza  tra  il  1°
gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste  dall'articolo  39,  commi
3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della  riscossione  delle  rate  non  versate  ai  sensi  del
presente  comma  e'  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 
  3-bis.  In  ragione  della  straordinaria  urgenza  connessa   alle
necessita' di  tutela  ambientale,  di  tutela  del  paesaggio  e  di
protezione  dai  rischi  idrogeologici,  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano
entro il 31 dicembre 2012. Trascorso inutilmente  tale  termine,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i
successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad
acta  che  provvede  alla  predisposizione  e  attuazione   di   ogni
intervento necessario. (17) 
  3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  3-bis  si
provvede nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  8,  comma  3,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate. 
  3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: "entro lo stesso  mese  di  gennaio
2011 con le modalita'  stabilite"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il mese  di  dicembre  2011  con  le  modalita'  e  i  termini
stabiliti"; 
    b) al comma 3-ter, le parole: "entro lo stesso  mese  di  gennaio
2011 con le modalita'  stabilite"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il mese  di  dicembre  2011  con  le  modalita'  e  i  termini
stabiliti". 
  3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, dopo il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: 
  "4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il  programma  non
risulti completato, in ragione del  protrarsi  delle  conseguenze  di
ordine economico e produttivo determinate dagli  eventi  sismici  del
2009 nella regione Abruzzo che  continuano  a  generare  complessita'
nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o  alla  cessione  a
terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo  economico,
su istanza del Commissario  straordinario,  sentito  il  Comitato  di
sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione  del
programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali  nella
regione Abruzzo,  fino  al  30  giugno  2011.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  nel
limite massimo di 2.500.000 euro  per  l'anno  2011,  si  provvede  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  14,   comma   1,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77". 
  3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo  14,  comma
9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24,
comma 1, del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni  2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti,  che  al  31  dicembre  2010
abbiano una dotazione di personale pari  o  inferiore  ai  due  terzi
della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a  tempo
determinato per gli anni 2011, 2012  e  2013,  nel  limite  di  spesa
complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per  avvalersi  di
personale fino al limite di quattro quinti della  pianta  organica  e
nel rispetto delle condizioni  prescritte  dal  patto  di  stabilita'
interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto
tra spese per il personale e spesa  corrente.  I  predetti  contratti
sono consentiti nel rispetto del patto di  stabilita'  interno.  Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si  provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro  1  milione  per  ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. (18)(20)(29) 
  3-septies.  Al  fine  di  agevolare  la  definitiva  ripresa  delle
attivita' nelle aree colpite dal sisma del  6  aprile  2009,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di
belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella  dell'Aquila
e' differito al 1° novembre  2012  con  la  conseguente  proroga  del
termine di operativita' dei rispettivi organi. 
  3-octies.  Al  fine  di  contribuire  alla  ripresa   economica   e
occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici  nella  regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  ottobre  2007,  n.  3614,
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la  bonifica  del  sito
d'interesse nazionale di  "Bussi  sul  Tirino",  come  individuato  e
perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  29  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere  e  gli  interventi  di
bonifica  e  messa  in  sicurezza  dovranno  essere  prioritariamente
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine  di
consentirne   la   reindustrializzazione.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di  euro
per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15  milioni  di
euro per l'anno 2013, si provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77.
(16) 
  3-novies. Agli enti locali della  provincia  dell'Aquila,  soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  abbiano  ottenuto  il  preventivo  di
connessione o la  Soluzione  tecnica  minima  generale  di  cui  alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  n.  ARG/elt
99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 agosto  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste  per  gli
impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le  tariffe  incentivanti,  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19
febbraio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  23
febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in  esercizio  entro
il 31 dicembre 2010. 
  3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno  6
aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del  6
aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila  e  altri  comuni
abruzzesi, nonche' degli  altri  eventi  sismici  e  delle  calamita'
naturali che hanno colpito l'Italia. Tale  giornata  non  costituisce
festivita' ai fini lavorativi. 
  4. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a  340,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2013. 
  4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti  d'imposta  concessi
in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. 
  4-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75. 
  4-quater. All'onere derivante dai commi  4  e  4-bis  si  provvede,
entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno  degli  anni
2011, 2012 e 2013: 
    a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le  modalita'  e
nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75. 
  4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  in
materia di concessione di contributi alle emittenti  radiotelevisive,
comunque costituite, che trasmettano programmi  in  lingua  francese,
ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano  anche  per
l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma,  nel
limite di 1 milione di euro per l'anno 2011,  si  provvede  a  valere
sulle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  61,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220. 
  4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da  effettuare  in
via indiretta in Abruzzo ai sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge, 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  di  cui  all'articolo  8,  comma   4,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di  previdenza  pubblici
possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento  deliberati
dai competenti organi dei predetti enti alla  data  del  31  dicembre
2007  e   approvati   dai   Ministeri   vigilanti,   subordinatamente
all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011,
di   provvedimenti   confermativi   delle   singole   iniziative   di
investimento inserite nei piani. 
  4-septies. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti  degli  organi  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, con il limite massimo di  durata  corrispondente  a
tre mandati consecutivi. 
  4-octies. Sono prorogati per l'anno  2011  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e'  autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2011,  da  destinare  al
rifinanziamento del  Fondo  per  il  passaggio  al  digitale  di  cui
all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Ai
relativi oneri, pari a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  si
provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi  per  la
banda  larga  dalla  legge  18  giugno  2009,  n.  69,   nell'importo
complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011. 
  4-novies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64. 
  4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione  europea,  la  garanzia
richiesta ai sensi del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa,  entro  il  termine  del  31
dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di  garanzia,  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita'
di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
economica e finanziaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  13
del 18 gennaio 2011. 
  4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 14 la parola: "6," e' soppressa; 
    b) al comma 15 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Un
elenco   contenente   le    sole    informazioni    necessarie    per
l'identificazione   dei   destinatari   delle    sanzioni    e    per
l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse  puo'  essere
pubblicato nel sito internet della suddetta autorita'  competente  ai
fini della relativa  conoscenza  e  per  l'adozione  degli  eventuali
specifici provvedimenti da parte degli enti e  delle  amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse". 
  4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di  cui  all'articolo  55,
comma  5,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,   e   successive
modificazioni, per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al
16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse,  pari
ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli  interventi
a  favore  dell'autotrasporto  di  merci,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione  delle
Amministrazioni interessate e destinata agli  interventi  a  sostegno
del settore dell'autotrasporto con le modalita' di  cui  all'articolo
1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  4-terdecies.  All'articolo  11-bis  del  decreto   legislativo   21
novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le  unita'
di movimentazione usate si applicano le disposizioni  degli  articoli
126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". 
  4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011  il  termine  di  cui
all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto  2002,
n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi  ai  servizi  di
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al  regime
degli  obblighi  di  servizio  pubblico  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, e la societa'  Trenitalia  Spa.  Nelle
more della stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  pubblico  il
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a
corrispondere a Trenitalia le somme previste, per  gli  anni  2009  e
2010, dal bilancio di  previsione  dello  Stato,  in  relazione  agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia,
in applicazione della vigente normativa comunitaria. 
  4-quinquiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO  2011,  N.  98,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera  p),  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni,  dopo
le  parole:  "31  dicembre  2010"  sono  inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione  dei  rifiuti   provenienti   dalla   frantumazione   degli
autoveicoli a fine vita e  dei  rottami  ferrosi  per  i  quali  sono
autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare
nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225". 
  4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). 
  4-duodevicies.  Al  fine  di  definire  il  sistema  nazionale   di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'   riorganizzata,
all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che  ne  assicurino
l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata  alla  valutazione  esterna
della scuola,  da  effettuare  periodicamente,  secondo  modalita'  e
protocolli standard definiti dallo stesso  regolamento.  La  relativa
pianta organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,  n.  17.  La
riorganizzazione non comporta alcun  onere  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4-undevicies. Con regolamento da emanare,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di  valutazione
definendone l'apparato che si articola: 
    a)  nell'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca  educativa,  con  compiti  di   sostegno   ai   processi   di
miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio  del
personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; 
    b) nell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di  prove  di
valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado,
di  partecipazione   alle   indagini   internazionali,   oltre   alla
prosecuzione  delle  indagini  nazionali  periodiche  sugli  standard
nazionali; 
    c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con  il  compito
di valutare  le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici  secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti,  sono
prorogate per il periodo di imposta 2011. I soggetti di cui al  primo
periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per  il  periodo  di
imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione  forfetaria
di cui al primo periodo. 
  5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto  dall'articolo  19,
commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  differito
al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in  considerazione  della  massa
delle operazioni di attribuzione della  rendita  presunta,  l'Agenzia
del territorio notifica  gli  atti  di  attribuzione  della  predetta
rendita mediante affissione all'albo pretorio dei  comuni  dove  sono
ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e'  data  notizia  con
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito  internet
dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed
i  comuni  interessati.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del comunicato nella Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i
termini per la proposizione  del  ricorso  dinanzi  alla  commissione
tributaria   provinciale   competente.   In   deroga   alle   vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella  successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita  catastale
definitiva producono effetti fiscali fin  dalla  loro  iscrizione  in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.  I
tributi,  erariali  e  locali,  commisurati  alla   base   imponibile
determinata con riferimento alla  rendita  catastale  presunta,  sono
corrisposti a titolo di acconto  e  salvo  conguaglio.  Le  procedure
previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli  immobili  non  dichiarati  in  catasto,  individuati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  a
far data dal 2 maggio 2011. 
  5-ter. All'articolo 14  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro sei mesi"; 
    b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite  dalle
seguenti: "entro nove mesi". 
  5-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  5-quinquies. COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,  N.  5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  5-sexies. All'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine,
qualora non si raggiunga un accordo con le  organizzazioni  sindacali
sulle materie oggetto di  contrattazione  in  tempo  utile  per  dare
attuazione ai suddetti principi, la  Banca  d'Italia  provvede  sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla  successiva  eventuale
sottoscrizione dell'accordo". 
  5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma
2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  devono  risultare
in possesso dei requisiti previsti dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31  marzo
2011. 
  5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione
delle  attivita'  residue  affidate  al  commissario  liquidatore   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 
  5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale
della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  5-decies.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca  e
l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della  pesca,
di  seguito  denominato   "Programma   nazionale",   contenente   gli
interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla  tutela
dell'ecosistema marino e della  concorrenza  e  competitivita'  delle
imprese di pesca nazionali,  nel  rispetto  dell'articolo  117  della
Costituzione ed in coerenza con la  normativa  comunitaria.(25)  (35)
(36) 
  5-undecies.  Sono  destinatari  degli  interventi   del   Programma
nazionale gli imprenditori ittici di cui agli  articoli  2  e  3  del
decreto  legislativo  18  maggio   2001,   n.   226,   e   successive
modificazioni,  i  soggetti  individuati  in  relazione  ai   singoli
interventi previsti dal Programma  nazionale  e,  relativamente  alle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  legislativo
26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute  delle
cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle  imprese  di
pesca con rappresentanza diretta nel  CNEL  e  quelle  stipulanti  il
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel  settore,
le  associazioni  nazionali  delle  imprese  di  acquacoltura  e   le
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti
bilaterali previsti da tale contratto collettivo di  riferimento  del
settore,  i  consorzi  riconosciuti  ed  i  soggetti  individuati  in
relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale. 
  5-duodecies.  Gli  uffici  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura provvedono ad  informare,  con  cadenza
annuale, la Commissione consultiva  centrale  circa  l'andamento  del
Programma nazionale, fornendo  altresi'  un  quadro  complessivo  dei
risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2,  4,  5  e  19  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi
da 5-novies al presente comma non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-terdecies. La durata  dell'organo  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10.  Non
si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85. 
  6.  Per  garantire  l'operativita'  degli   sportelli   unici   per
l'immigrazione nei compiti di  accoglienza  e  integrazione  e  degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle  procedure
di emersione del lavoro irregolare,  il  Ministero  dell'interno,  in
deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno
i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini  di  cui
al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1,  comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dall'articolo  3,  comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 19,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  si
provvede ai sensi dell'articolo 3. (8) 
  6-bis. All'articolo 6 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  il
comma 5 e' abrogato. 
  6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e  2013,
le risorse  di  cui  all'articolo  585  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  nei
limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011,  di  9,6  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno  2013,  sono
utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e  indebitamento  netto  derivanti  dall'applicazione  del
precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di  euro  per  l'anno
2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di  euro  per
l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini
di sola cassa,  del  fondo  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  6-quater.  All'articolo  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge   28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007, n. 17, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza  successiva  al
31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano  alle
promozioni da conferire con  decorrenza  successiva  al  31  dicembre
2015". 
  6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  la  disposizione  di
cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli  scrutini
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla  qualifica
di  primo  dirigente  della  Polizia  di  Stato,  da  conferire   con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017. 
  6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato  dall'articolo
1, comma 1, del presente decreto, il Fondo  di  solidarieta'  per  le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso   di   cui
all'articolo 1, comma 1, della lege 22 dicembre 1999,  n.  512,  sono
unificati nel "Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle  vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura",
costituito presso il Ministero dell'interno,  che  e'  surrogato  nei
diritti delle vittime negli stessi termini e alle  stesse  condizioni
gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per  l'alimentazione
del Fondo di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 14, comma 11, della legge  7  marzo  1996,  n.
108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n.  44,
e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.  E'
abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,   il   Governo   provvede   ad   adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28   maggio   2001,   n.
284.(29)(30)(34) (35) 
  6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di  17  posti  fissata
dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo  2,
comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "con  almeno  quattro  anni  di
servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno
due anni di servizio nella qualifica"; 
    b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della
predetta anzianita'  di  servizio  nella  qualifica  rivestita"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "Ai  dirigenti  in  possesso  di  almeno
quattro anni di servizio nella qualifica rivestita". 
  6-octies. La disposizione di cui al comma  6-septies  non  deve  in
ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
ne' dalla nomina dei  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  a
prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche  dei
dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza   e   delle   qualifiche
dirigenziali sottostanti. 
  6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita'  delle  nuove
prefetture   di   Monza   e   della   Brianza,   di   Fermo   e    di
Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi
ai rispettivi prefetti  e'  differito  fino  al  quindicesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto.  Conseguentemente,  e'  ridotta  da  9  a   6
l'aliquota di prefetti stabilita  dall'articolo  237,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di  tre  unita'  la  dotazione
organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella  B  allegata
al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  6-decies.  Al  fine  di  completare  l'azione  di  contrasto  della
criminalita' organizzata e  di  tutte  le  condotte  illecite,  anche
transnazionali,  ad  essa   riconducibili,   nonche'   al   fine   di
incrementare la cooperazione  internazionale  di  polizia,  anche  in
attuazione  degli  impegni  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea   ovvero   in   esecuzione   degli   accordi   di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere  dal  termine  di
proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto,  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  inviare   presso   le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,  secondo  le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni,  funzionari  della  Polizia  di  Stato   e   ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di  finanza  in
qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero  massimo  consentito
dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le  venti
unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309.  A
tali  fini  il  contingente  previsto  dal   citato   articolo   168,
comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori
unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi  del
presente comma. 
  6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le  competenze  per  gli
esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli  esperti  per
la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio  per  la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica  sicurezza  per  lo
svolgimento delle  attivita'  finalizzate  alla  realizzazione  degli
obiettivi di cui al medesimo comma,  nell'ambito  delle  linee  guida
definite  dal  Comitato  per  la  programmazione  strategica  per  la
cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo
5 del  decreto-legge  12  novembre  2010,  n.  187,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. 
  6-duodecies. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  11  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del
presente articolo, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e
dell'economia  e  delle   finanze,   al   fine   di   assicurare   la
compatibilita'  finanziaria  della  presente  disposizione  con   gli
equilibri della finanza  pubblica,  sono  definiti  il  numero  degli
esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione  dei  commi  da
6-decies  a  6-quinquiesdecies,   comprese   quelle   relative   alla
individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza  di  appositi
corsi, anche di aggiornamento, presso la  Scuola  di  perfezionamento
per le forze di polizia. 
  6-terdecies. L'incarico di  esperto  per  la  sicurezza  ha  durata
biennale ed e' prorogabile per non  piu'  di  due  volte.  La  durata
totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i  sei  anni.
Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di  direzione  o
comando, nelle rispettive qualifiche o  gradi,  presso  le  Forze  di
polizia di appartenenza. 
  6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  da
6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di
cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   nonche'
attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi  553,  554,
555 e 556 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
cessano  di  avere  efficacia   a   seguito   dell'attuazione   delle
disposizioni contenute  nei  commi  da  6-decies  a  6-terdecies  del
presente articolo. 
  6-quinquiesdecies. All'articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale  antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga" e dopo le parole: "in qualita' di esperti"  sono  inserite
le seguenti: "per la sicurezza"; 
    b) al comma 2, le parole: "riservata agli  esperti  del  Servizio
centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti:  "riservata  agli
esperti per la sicurezza  della  Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga"; 
    c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale  antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti:  "la  Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga"; 
    d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga"  sono
sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale  per  i  servizi
antidroga". 
  7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti: 
    "196-bis. Il termine  per  la  conclusione  delle  operazioni  di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre
2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma
2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica.  Nell'ambito  di
tale procedura e' considerata urgente  l'alienazione  degli  immobili
militari oggetto di valorizzazione di cui ai  numeri  1,  2,  3  e  4
dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno
2010 tra il Ministero della difesa e il comune di  Roma,  assicurando
in  ogni  caso  la  congruita'  del  valore  degli  stessi   con   le
finalizzazioni ivi previste. A tale fine  i  predetti  immobili  sono
alienati in  tutto  o  in  parte  dall'Agenzia  del  demanio  con  le
procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e secondo criteri e  valori  di  mercato.  Non  trovano
applicazione  alle  alienazioni  di  cui   al   presente   comma   le
disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge
n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla  vendita  degli  immobili
sono  destinati:  a)  ad  essere  versati,  unitamente  ai   proventi
realizzati a qualsiasi titolo con riferimento  all'intero  territorio
nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per  essere
riassegnati alla contabilita' speciale  1778  Agenzia  delle  entrate
Fondi di Bilancio, fino  a  concorrenza  dell'importo  utilizzato  ai
sensi del comma 196-ter, piu' gli interessi  legali  maturati;  b)  a
reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto  a),  le
risorse necessarie al Ministero della  difesa  per  le  attivita'  di
riallocazione delle funzioni  svolte  negli  immobili  alienati.  Gli
eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita  dei  beni  sono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Con   provvedimenti
predisposti dal Commissario straordinario del Governo del  comune  di
Roma,  nominato  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma   8-bis   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che  deve  essere  in  possesso  di
comprovati  requisiti  di  elevata  professionalita'  nella  gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,  necessari  per
gestire la fase operativa di attuazione del piano  di  rientro,  sono
accertate le  eventuali  ulteriori  partite  creditorie  e  debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi  dell'articolo  14,  comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal  medesimo
Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma
alla data del  30  luglio  2010,  che  e'  approvato  con  effetti  a
decorrere dal 29 dicembre 2010. 
    196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede  mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse  complessivamente  disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,  esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate  -  Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito  programma  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinata    all'estinzione    dell'anticipazione    di     tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.". (22) 
  8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal  seguente:  "L'anticipazione
e'  accreditata  sulla  contabilita'   speciale   aperta   ai   sensi
dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e,  per  la  parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a  carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.". 
  9. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 13-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "13-bis.  Per
l'attuazione  del  piano  di  rientro  dall'indebitamento  pregresso,
previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato  a  stipulare
il contratto di servizio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008,  sotto
qualsiasi forma  tecnica,  per  i  finanziamenti  occorrenti  per  la
relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo  4,  commi  177  e
177-bis, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350.  Il  Commissario
straordinario del Governo  procede  all'accertamento  definitivo  del
debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano
di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando
la titolarita' del debito  in  capo  all'emittente  e  l'ammortamento
dello stesso a carico della gestione  commissariale,  il  Commissario
straordinario del Governo e' altresi' autorizzato,  anche  in  deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di  ammortamento  del
debito degli enti territoriali  con  rimborso  unico  a  scadenza,  a
rinegoziare i prestiti della  specie  anche  al  fine  dell'eventuale
eliminazione  del  vincolo  di   accantonamento,   recuperando,   ove
possibile, gli accantonamenti gia' effettuati."; 
    b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
      "13-ter. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  253
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267.  Le  spese  di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il  compenso
per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di  cui  al
comma 14 del presente articolo. Le predette spese  di  funzionamento,
su base annua, non possono  superare  i  2,5  milioni  di  euro.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in
misura  non  superiore  al  costo  complessivo  annuo  del  personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato  della  gestione  di
analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per  il  Commissario
straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennita',  a  valere
sul predetto fondo, non superiore al 50  per  cento  del  trattamento
spettante, in base alla normativa vigente,  ai  soggetti  chiamati  a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in  dissesto  ai
sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi  di  cui  al
quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30 luglio
2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario.
La gestione commissariale ha comunque  termine,  allorche'  risultino
esaurite le attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria
e residui un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale."; 
    c) al comma  14-quater,  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Le entrate derivanti dalle addizionali di cui  ai  periodi
precedenti, ovvero  dalle  misure  compensative  di  riduzione  delle
stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del  bilancio
del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno
di riferimento, provvede a versare  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine,  lo  stesso
Comune  rilascia  apposita   delegazione   di   pagamento,   di   cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."; 
    d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso; 
    e) al comma 17, le parole "L'accesso al fondo di cui al comma  14
e' consentito a condizione  della  verifica  positiva  da  parte  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere i
debiti della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a  condizione  della  verifica
positiva da parte del  Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze"; l'ultimo periodo, in  fine,
e' soppresso. 
  9-bis.  All'articolo  5,  comma  4,  del  decreto  legislativo   17
settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale  per  i  permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o  da  enti  pubblici
economici possono  mensilmente  superare,  per  ciascun  consigliere,
l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza". 
  9-ter. Il terzo periodo del comma  2  dell'articolo  82  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che
per le citta'  metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di
regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5  maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni. 
  9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli  oneri  a  carico  dei
predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti  da
privati o da enti pubblici economici  possono  mensilmente  superare,
per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente".  Il  comma  7
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e'
abrogato. 
  10.  All'articolo  307,  comma  10,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze della  compatibilita'  finanziaria  con
gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,  dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita'  e
crescita: 
      fino al 42,5 per cento, al  Ministero  della  difesa,  mediante
riassegnazione in deroga ai limiti  previsti  per  le  riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo
619, per le spese di riallocazione di funzioni,  ivi  incluse  quelle
relative  agli  eventuali  trasferimenti  di  personale,  e  per   la
razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche',
fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo
1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati  fondi  si
provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,  anche
con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle
finanze; 
      in misura non inferiore al  42,5  per  cento,  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  al  fondo  di
ammortamento dei titoli di Stato; 
      in  una  misura  compresa  tra  il  5  ed  il  15   per   cento
proporzionata alla complessita' ed ai tempi di  valorizzazione,  agli
enti  locali  interessati,  secondo  la  ripartizione  stabilita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Ove non  sia  assegnata  la  percentuale  massima,  la
differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di  cui
ai primi due punti;". 
  11. All'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero  della
difesa individua, attraverso procedura competitiva,  la  societa'  di
gestione del risparmio (SGR) per il  funzionamento  dei  fondi  e  le
cessioni delle  relative  quote,  fermo  restando  che  gli  immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero  della  difesa  possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo  gratuito  fino  alla
riallocazione  delle  funzioni,  da   realizzare   sulla   base   del
crono-programma  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento  degli
immobili al fondo.". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011,  N.
10; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. i proventi monetari
derivanti  dalla  cessione  delle  quote  dei   fondi,   ovvero   dal
trasferimento degli immobili ai  fondi,  sono  destinate  secondo  le
percentuali e le modalita'  previste  dall'articolo  307,  comma  10,
lettera d). A tale fine possono essere destinate alle  finalita'  del
fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse
di pertinenza del Ministero della difesa.". 
  12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma  4,
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, come  modificato  dal  comma  11  del  presente
articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, si procede  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  12-bis. Al fine di garantire la continuita' del  servizio  pubblico
di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla  Gestione
governativa navigazione laghi sono attribuiti,  per  l'anno  2011,  2
milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al  presente  comma  sono
destinate al finanziamento delle spese di esercizio per  la  gestione
dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18  luglio  1957,
n.  614.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   della   presente
disposizione, pari a euro 2 milioni  per  l'anno  2011,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di  cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220. 
  12-ter. La disposizione di cui al comma  4  dell'articolo  7-sexies
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli
anni 2011 e 2012, con  riferimento  agli  avanzi  di  amministrazione
risultanti dai bilanci 2009 e 2010. 
  12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni  per  i  datori  di
lavoro del settore  minerario,  con  l'esclusione  del  personale  di
sottosuolo e di quello adibito alle  attivita'  di  movimentazione  e
trasporto  del  minerale,  al  quale  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge. 
  12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato
di emergenza derivante dagli  eccezionali  eventi  meteorplogici  Che
hanno colpito il territorio, nonche' per  la  copertura  degli  oneri
conseguenti allo stesso, e' autorizzata la spesa di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura  pari
a 45 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2011  e  2012  per  la
regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2011  e
2012 per la regione Veneto, 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2011 e 2012 per la regione Campania e  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2011 e 2012  per  i  comuni  della  provincia  di
Messina  colpiti  dall'alluvione  del  2  ottobre   2009.   All'onere
derivante dall'applicazione  del  presente  comma  si  provvede,  per
l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  che  sono  corrispondentemente
ridotte di pari importo,  intendendosi  conseguentemente  ridotte  di
pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate,  con  delibera
CIPE del 6  novembre  2009,  al  finanziamento  degli  interventi  di
risanamento  ambientale.  Per  l'anno  2012  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  20  ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  in  materia  di
esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
immobili ad uso abitativo, le parole:  "al  31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "al  31  dicembre  2011".  Ai  fini  della
determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene  conto  dei
benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno  2012,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica. 
  12-septies.  All'articolo  11,  comma  6,  secondo   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  alle  parole:  "Il  Servizio
sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere  dal  31
maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo  periodo  del  presente
comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono
l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, anche  in  relazione  ai  farmaci  erogati  in
regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo  compreso  tra  la
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del  2010  e
la legge di conversione del medesimo decreto;  l'importo  e'  versato
all'entrata del bilancio dello Stato secondo le  modalita'  stabilite
con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere, con  le  regioni
sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,
accordi di programma, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per  il
finanziamento successivo di interventi gia' realizzati dalle  regioni
con oneri a carico del fondo sanitario  corrente.  I  citati  accordi
sono  sottoscrivibili  a  condizione  che  gli  interventi   suddetti
risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi
di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come  ridefinita  in
attuazione dei  rispettivi  piani  di  rientro  ed  in  coerenza  con
l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita'
e procedure  per  l'attivazione  dei  programmi  di  investimento  in
sanita'. 
  12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15,  primo
comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e'  integrata  per  l'anno
2011 di 15 milioni  di  euro  per  le  esigenze  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
con esclusione di quelli di cui al comma  16-quinquies  del  presente
articolo. Al relativo  onere  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo. 
  12-decies.  Al  fine  di  garantire,  senza  pregiudizio   per   le
amministrazioni di provenienza, la prosecuzione  della  attivita'  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:
"sono collocati fuori ruolo" sono inserite  le  seguenti:  ",  se  ne
fanno richiesta,". La facolta' di essere collocati  fuori  ruolo,  su
richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3,  ultimo  periodo,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai  sensi
del presente comma, si applica anche ai  componenti  in  carica  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato. 
  12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:  "Per  gli  anni
2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e
le parole: "2.000 unita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1.800
unita'". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31  ottobre  2010  dall'articolo  1,  comma  5-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25.  Gli  enti  non
commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio  della  sospensione
fino al 31 dicembre 2016 dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
tributi e  imposte,  a  qualunque  titolo  ancora  dovuti,  anche  in
qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2016,
senza  necessita'   di   ulteriori   provvedimenti   attuativi.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,   e'
autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto  a  12,5
milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  come
incrementate  ai  sensi  del  presente  provvedimento.  Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui  versa
il settore lattiero-caseario, sono differiti  al  30  giugno  2011  i
termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre  2010
previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  prorogato
dall'articolo  40-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122.
Agli oneri conseguenti, valutati in 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2011, si provvede a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo
1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
come incrementate ai sensi del presente provvedimento. 
  12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2011". 
  13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria  e  in  attuazione
degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20  di
Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del  Vertice  G20
di  Seul  di  novembre  2010,  le   disposizioni   urgenti   per   la
partecipazione  dell'Italia  agli  interventi  del  Fondo   monetario
internazionale per fronteggiare gravi  crisi  finanziarie  dei  Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999,  n.  7,  convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate  e
si provvede all'estensione della linea  di  credito  gia'  esistente.
Conseguentemente: 
    a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative  con
il Fondo monetario internazionale (FMI), per  la  conclusione  di  un
accordo di prestito con lo stesso  FMI  di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale
accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b)  la  Banca  d'Italia  e'  altresi'  autorizzata,  qualora   si
richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto  all'ammontare  di
cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo  di
13,53 miliardi di euro; 
    c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) e'  autorizzata  la  confluenza  dei  suddetti  prestiti  nello
strumento di prestito NAB in aggiunta  alla  linea  di  credito  gia'
esistente pari a 1,753  miliardi  di  diritti  speciali  di  prelievo
(DSP); 
    d) i rapporti derivanti dai predetti  prestiti  saranno  regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia. 
  14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia  per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore  dei  Paesi
piu' poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal  fine  la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere  un  prestito  pari  a  800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a  tassi  di
mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction  and
growth trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo  monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del  Poverty
reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1  milioni  di
diritti  speciali  di  prelievo  (DSP).  Per  il   sussidio   saranno
utilizzate le risorse gia' a disposizione presso il  Fondo  monetario
internazionale. (27) 
  15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata  la  garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi  maturati
e per la copertura di eventuali rischi di cambio. 
  16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della  garanzia
dello Stato per ogni  possibile  rischio  connesso  al  rimborso  del
capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di  cambio,  si
provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, con imputazione nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. 
  16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per  ciascuno
degli anni  2012  e  2013,  nelle  more  della  costituzione  di  una
organizzazione  intergovernativa  denominata  Global  Risk  Modelling
Organisation al fine di stabilire standard uniformi e  condivisi  per
il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita', pericolosita'
e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri  naturali  ed
indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la spesa  di  0,3
milioni di euro per assicurare  la  partecipazione  della  Repubblica
italiana alla Fondazione denominata Global  Earthquake  Model  (GEM),
con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le  risorse  di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono  mantenute  in  bilancio
nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate,  quanto  a  euro  0,3
milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri  di  cui  al  primo
periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi  strutturali
di  politica  economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui
al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente. 
  16-ter. Fino al 31 dicembre 2018 e' prorogato  il  finanziamento  a
favore della Fondazione  orchestra  sinfonica  e  coro  sinfonico  di
Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a  3  milioni
di euro annui. 
  16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato,  ai  sensi  della
legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro  4.500.000  al
fine  di  consentire,  nel  contesto  di  cui  all'articolo  14   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. (8) 
  16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle  relative
attivita' esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto  un  contributo
di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche,
di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, che  hanno  avuto  un'incidenza  del  costo  del
personale  non  superiore,  nell'ultimo  bilancio  approvato,  ad  un
rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi  da  biglietteria  e
che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non  inferiori,
nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per  cento  dell'ammontare  del
contributo  statale.  Al  fine  di  compensare  gli  oneri  derivanti
dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo  del
presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni
di euro e 6 milioni di euro  per  l'anno  2011,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono  mantenute  in  bilancio.  Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato,
quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri  di  cui  ai
commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per
la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno  2011,  al  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al  relativo
onere di cui ai commi 16-ter e  16-quater  e  al  primo  periodo  del
presente comma, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo,  per
euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa,  del  fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  16-sexies.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al  31  dicembre
2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio  2011  nel  limite  di
euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente  periodo
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40,  quarto  periodo,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di
ricerca, assistenza e cura  dei  malati  oncologici  nonche'  per  la
promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, ivi  previste,
e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a  40  milioni
di euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011  in  termini  di  sola
cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  16-septies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  13  MAGGIO  2011,  N.  70,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  16-octies. Allo scopo di  consentire  la  proroga  delle  attivita'
connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica  sull'intero
territorio nazionale, e' incrementato di 1.500.000  euro  per  l'anno
2011 il  contributo  ordinario  per  il  funzionamento  dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari
a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a  250.000
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero,  e,  quanto   a   1.250.000   euro,   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo  di  collaborazione
in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica
di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre  il
31 dicembre 2011, il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la   prosecuzione   della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la  RAI
- Radiotelevisione italiana Spa, nel limite  massimo  di  spesa  gia'
previsto per la convenzione a legislazione vigente. 
  16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del  decreto
legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,  e'  prorogato  di  dodici  mesi,
limitatamente  alle  controversie  in  materia  di  condominio  e  di
risarcimento del danno derivante  dalla  circolazione  di  veicoli  e
natanti. 
  17. Per gli eventuali pagamenti derivanti  dall'operativita'  della
garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  e'  possibile  provvedere  mediante  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'  effettuata  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10  maggio
2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. 
  17-bis.  Al  fine  di  fronteggiare  la  crisi  finanziaria  e   in
attuazione degli impegni  internazionali  assunti  in  occasione  del
Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del  Vertice  G20  di
Toronto del 2010 e della risoluzione del  Consiglio  dei  Governatori
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del  14
maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo  3  della  legge  18
maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della
partecipazione al capitale della  BERS,  nella  misura  di  ulteriori
76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde  un  valore  di
766.950.000 euro.  Trattandosi  di  capitale  a  chiamata,  non  sono
previsti pagamenti per tale sottoscrizione. 
  17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e
la  destinazione  delle  risorse  finanziarie  reperite  mediante   i
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo  1,  comma
862,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  17-quater. Al fine di consentire la  proroga  delle  operazioni  di
sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie  gia'
prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione  dell'ammortamento
per volonta' del creditore o  per  effetto  di  legge  continuano  ad
assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che
risulti all'originaria data di scadenza  di  detto  mutuo,  senza  il
compimento di alcuna formalita' o  annotazione.  Resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 39, comma 5, del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente  comma  si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca a1  mutuatario  in
qualita'  di  debitore  ceduto  nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile  1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del  mutuo  al  cessionario
secondo  il  piano  di  ammortamento  in  essere  al  momento   della
sospensione e per l'importo  delle  rate  oggetto  della  sospensione
stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto  nelle  garanzie
ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita'  o  annotazione,
ma  la   surroga   ha   effetto   solo   a   seguito   dell'integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite. 
  17-quinquies.  Qualora  la  banca,  al  fine   di   realizzare   la
sospensione dell'ammortamento di cui al comma  17-quater,  riacquisti
il   credito   in   precedenza   oggetto    di    un'operazione    di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da'  notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  anche  mediante  un
unico avviso relativo a  tutti  i  crediti  acquistati  dallo  stesso
cedente. I privilegi e le garanzie di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti a favore  del  cedente,  conservano  la
loro validita' ed il loro grado  a  favore  della  banca  cessionaria
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
  17-sexies. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 APRILE 2011, N. 39. 
  17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo  2,
comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  assicurata,  a
decorrere dal 30 settembre 2011, a  valere  sulle  risorse  destinate
agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni  caso
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011  lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a  1  milione  di  euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
della  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  prevalentemente  sul
territorio nazionale  e  con  effetti  di  lungo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del secondo  periodo  del  presente  comma,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  17-octies. Ai fini dell'applicazione degli  istituti  di  vigilanza
prudenziale   con   riferimento   all'esercizio   dell'attivita'   di
bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane  Spa  costituisce,
con  delibera  dell'assemblea,   su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio
dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
per un valore anche superiore al 10 per cento  del  patrimonio  netto
della societa'. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e  i
rapporti giuridici  compresi  in  tale  patrimonio  e  le  regole  di
organizzazione, gestione e controllo del  patrimonio.  Il  patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente comma e' disciplinato  dai
commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi
espressamente richiamate. 
  17-novies.  La  deliberazione  dell'assemblea  di  cui   al   comma
17-octies e' depositata e iscritta ai sensi  dell'articolo  2436  del
codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo  2447-quater
del codice civile.  Decorso  il  termine  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo  l'iscrizione
nel registro  delle  imprese  del  provvedimento  del  tribunale  ivi
previsto, i beni e i rapporti giuridici  individuati  sono  destinati
esclusivamente   al   soddisfacimento   delle   obbligazioni    sorte
nell'ambito   dell'esercizio   dell'attivita'   di    bancoposta    e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti  da  quello  di
Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati.  Qualora
la  deliberazione  prevista  dal   comma   17-octies   non   disponga
diversamente,   per   le   obbligazioni   contratte   in    relazione
all'esercizio  dell'attivita'  di  bancoposta,  Poste  italiane   Spa
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva  la
responsabilita'  illimitata  della  societa'  per   le   obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e  quarto
comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. 
  17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni  eventuale  successiva
modifica delle regole di organizzazione,  gestione  e  controllo  del
patrimonio destinato nonche' il trasferimento allo stesso di  beni  o
rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane
Spa. Si applica il comma 17-novies. 
  17-undecies.  Con  riferimento  al  patrimonio   destinato,   Poste
italiane Spa tiene separatamente i libri  e  le  scritture  contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e
i rapporti compresi nel  patrimonio  destinato  ai  sensi  del  comma
17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale  della
societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo  e
quarto, del codice civile.  Il  rendiconto  separato  e'  redatto  in
conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di  cui
all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata  per
l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'esercizio   2010   entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
  17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165
a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa  puo'
acquistare  partecipazioni,  anche  di  controllo,  nel  capitale  di
banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  nonche'  i
provvedimenti previsti dalla legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  ove
richiesti. 
  17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le  parole:  "puo'  essere  estesa
all'esercizio  successivo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 
  "15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi  13,  14  e
15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita'  corretta  di
cui al capo IV del titolo XV del  medesimo  codice,  per  l'esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, possono  tener  conto  del  valore  di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati  a
permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da  Stati
dell'Unione europea. Tale misura, in relazione  all'evoluzione  della
situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,   puo'   essere
reiterata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
comma non sono duplicabili con  altri  benefici  che  direttamente  o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta. 
   15-ter. Le imprese di cui all'articolo  210,  commi  1  e  2,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209,  assicurano  la  permanenza  nell'ambito  del
gruppo di  risorse  finanziarie  corrispondenti  alla  differenza  di
valutazione conseguente all'applicazione del  comma  15-bis.  L'ISVAP
disciplina  con  regolamento  modalita',  condizioni  e   limiti   di
attuazione del  medesimo  comma,  anche  al  fine  di  assicurare  la
coerenza  con  altri  benefici  che  direttamente  o   indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilita' corretta". 
  17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2,  terzo  periodo,  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  come  prorogato,  da
ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato al 31  dicembre  2014  per  i
soggetti  che  alla  data  del  31  dicembre  2009   detenevano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento  del  limite
derivi  da  operazioni  di  concentrazione  tra  banche  oppure   tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere
incrementata. 
  18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e  delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito  al  30  giugno  dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini  per
l'adozione dei relativi atti presupposti. 
  19. All'articolo 7  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "fino al 31  dicembre  2010,  chiunque"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2011,  chiunque,
quale attivita' principale,"; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  20. Le dilazioni concesse, fino alla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   ai   sensi
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un
ulteriore periodo e fino a  settantadue  mesi  a  condizione  che  il
debitore comprovi un temporaneo  peggioramento  della  situazione  di
difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione. 
  21. All'articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia  Spa  effettua  i
versamenti dovuti al bilancio dello  Stato  al  lordo  delle  proprie
spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da  eseguire  dal  1°
aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte  di  attivita'  rese
dalla stessa Equitalia Giustizia  Spa  nell'ambito  dei  propri  fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con  le  modalita',
le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative  dei
rapporti con i competenti Ministeri.  Con  riferimento  alle  risorse
sequestrate in forma di denaro  intestate  'Fondo  unico  giustizia',
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu'  conti
correnti intrattenuti con gli operatori finanziari  che  garantiscono
un tasso d'interesse attivo allineato  alle  migliori  condizioni  di
mercato, nonche' un adeguato livello di solidita' e di  affidabilita'
ed idonei livelli di servizio". 
  22.  Fino  al  31  marzo  2011,  in  funzione  delle  finalita'  di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e  dell'elusione
fiscale nonche' delle funzioni di controllo, analisi  e  monitoraggio
della spesa pubblica, anche al fine  di  assicurare  la  prosecuzione
degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e'  autorizzato  il
completamento del programma di cui al bando di concorso del 5  agosto
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.  67
del 1° settembre 2009, nonche' del  programma  di  cui  al  bando  di
concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
4a serie speciale, n. 102 del 28  dicembre  2007,  mediante  utilizzo
delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita' di  cui  al
comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come  modificato  dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le  quote  di
personale da assegnare ai singoli dipartimenti. 
  23. Il termine di cinque anni di  cui  all'articolo  1,  comma  25,
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  di  sei  anni.
All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il
termine di  riferimento  degli  atti  pubblici  formati,  degli  atti
giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate
a cui si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  25,  26  e  27
dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  decorre
dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione  di  euro  a
decorrere dal 2011, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2011-2013,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per  le  consultazioni  elettorali  relative  al
rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del  28  e  29
marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
quote di rimborso relative all'anno 2010  maturate  a  seguito  della
richiesta  presentata  in  applicazione  del  presente   comma   sono
corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni  dalla
data  di  scadenza  del  predetto  termine,  e   l'erogazione   delle
successive quote ha luogo alle  scadenze  previste  dall'articolo  1,
comma  6,  della  legge  3  giugno  1999,  n.   157,   e   successive
modificazioni. 
  25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto nelle materie di  cui
ai commi da 26 a 28 si  applica  fino  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni previste dal comma 26. 
  26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  "7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati  con
regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010,
si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter. 
   7-ter. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  emanato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE  di
cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di  contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la  CONSOB  e  l'ISVAP,  sono  stabilite
eventuali  disposizioni   applicative   volte   a   realizzare,   ove
compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina
di cui al titolo V del libro V del  codice  civile,  con  particolare
riguardo alla funzione del bilancio di esercizio. 
   7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  ove
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali  disposizioni  di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al  comma
7-ter, le disposizioni di cui  al  periodo  precedente  sono  emanate
entro centocinquanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento UE". 
  27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo le parole: "19 luglio 2002,"  sono  inserite  le  seguenti:
"anche  nella  formulazione  derivante   dalla   procedura   prevista
dall'articolo 4, comma 7-ter, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38,". 
  28. Le disposizioni  di  coordinamento  previste  dall'articolo  4,
comma 7-quater, del decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,
introdotto  dal  comma  26  del  presente  articolo,  possono  essere
emanate,  entro  il  31  maggio  2011,  per  i   principi   contabili
internazionali adottati con regolamento  UE  entrato  in  vigore  nel
periodo compreso tra il l° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. 
  29. Le norme  di  cui  all'articolo  42-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni  commesse  dal  28
febbraio  2010  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Per  tali  violazioni  le  scadenze
fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011
e al 31 maggio 2011. 
  30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: "e, comunque, nei  cinque  anni  antecedenti  la  data  di
entrata in vigore della presente legge," sono soppresse. 
  31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16  marzo  2004,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio  2004,  n.
126, le parole: "dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dalla data  della  sentenza  definitiva  di  proscioglimento  o  del
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato". 
  32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui  all'articolo  3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  pronunciati
in data antecedente a quella di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il termine di cui  all'articolo  2,
comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da  30  al  presente
comma, primo periodo, del presente articolo  non  puo'  derivare  una
permanenza in servizio superiore  di  oltre  cinque  anni  ai  limiti
massimi previsti dai rispettivi ordinamenti. 
  33. All'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
    "g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi  6,
7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel  limite
di 200 milioni di euro"; 
    b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
    "130-bis.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi   di
ciascuna regione,  le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese
correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale  'Ordinamento
degli  uffici.  Amministrazione  generale  ed  organi  istituzionali'
ponderate con un coefficiente inferiore a  1  e  le  spese  in  conto
capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione
di cui al presente comma e'  determinata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  assumendo  a  riferimento  i  dati
comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del
presente  comma  si  applicano  nell'anno  successivo  a  quello   di
emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di
cui al presente comma"; 
    c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa di personale,"  sono
inserite le seguenti: "ai trasferimenti  correnti  e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private,"; 
    d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente: 
    "138-bis. Ai fini dell'applicazione del  comma  138,  le  regioni
definiscono criteri  di  virtuosita'  e  modalita'  operative  previo
confronto in sede di Consiglio delle  autonomie  locali  e,  ove  non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali"; 
    e) il comma 140 e' sostituito dal seguente: 
    "140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138  e  139,  gli  enti
locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle  regioni  e  alle  province
autonome, entro il  15  settembre  di  ciascun  anno,  l'entita'  dei
pagamenti che  possono  effettuare  nel  corso  dell'anno.  Entro  il
termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica"; 
    f) al comma 143,  nel  primo  periodo,  la  parola:  "doppio"  e'
sostituita dalla seguente: "triplo"; 
    g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente: 
    "148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni  di  cui  al
comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita' interno  a
tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le
seguenti prescrizioni: 
     a) impegnare le spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la
sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine
riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo
non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
dell'ultimo triennio; 
     b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
     c) non procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante
legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti  a  tutti
gli effetti. Lo stato di inadempienza e  le  sanzioni  previste,  ivi
compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, hanno  effetto  decorso  il  termine  perentorio
previsto per l'invio della certificazione". 
  34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo  14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  sono  completati
entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati  nei  piani
deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26. 
  35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27  dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private"  sono  inserite  le
seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo  le  parole:  "decreto
legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le  regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal
1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti  provvisori  di  tutte  le
altre strutture sanitarie e socio-sanitarie  private,  nonche'  degli
stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323,  non  confermati  dagli   accreditamenti   definitivi   di   cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo  n.  502  del
1992;". 
  36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando  quanto  previsto
all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto gia' previsto
dalla vigente normativa". 
  37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di  spesa
ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano. 
  38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione  agli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno
2010, in sede di riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  per  l'anno  2010   in   applicazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
corrispondente  all'ammontare  delle  risorse   da   destinare   alla
copertura  degli  oneri  connessi  agli  accertamenti   medico-legali
disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal
servizio per malattia, viene attribuito alle  regioni  dal  Ministero
della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di  comitato
costituito ai sensi dell'articolo 9  dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, previa  valutazione  congiunta  degli  effetti
della predetta sentenza sugli oneri per  la  copertura  dei  medesimi
accertamenti medico-legali. 
  39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220, e' sostituito dal seguente: 
  "108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'il 15 per cento' sono
sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per l'anno  2011,  il  10
per cento per l'anno 2012 e  1'8  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2013'". 
  40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  nonche'  alle
associazioni di cui all'articolo  270  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
  41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012". 
  42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo  le  parole:  "della
Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per  i  comuni
con  popolazione  non  superiore  a   3.000   abitanti   qualora   la
partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia  inferiore  al  3
per cento e fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma
718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
  43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  il  comma
117 e' sostituito dal seguente: 
  "117. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo
14, le parole: `Entro il 31  dicembre  2011'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo periodo,  e'
inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo  non
si applicano ai comuni con popolazione fino  a  30.000  abitanti  nel
caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al  31  dicembre
2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non  abbiano
subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti  a
perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti  esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il  comune  sia  stato
gravato  dell'obbligo  di  procedere   al   ripiano   delle   perdite
medesime'". 
  44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale
di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i  consorzi  di
funzioni costituiti per la gestione degli enti  parco  istituiti  con
legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della  legge  23  dicembre
2009, n. 191.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante
riduzione  delle  dotazioni  di   parte   corrente,   relative   alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre
2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese
rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere. 
  45.  Entro  il  mese  di  marzo  2011,  il  Ministero  dell'interno
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni  appartenenti
alle regioni  a  statuto  ordinario,  una  somma  pari  ai  pagamenti
effettuati nel  primo  trimestre  2010,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno 21 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del  7  marzo  2002.  Detto  acconto,  per  la  parte
imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in
detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei
provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per  l'anno
2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati  nel  periodo
precedente,  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42,  ed
alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono  prorogate  per  l'anno  2011  le  disposizioni  in  materia  di
compartecipazione provinciale al  gettito  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. 
  46. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  47. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  48. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. 
  49. All'articolo 1,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi
concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   dalle   pubbliche
Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e  del  relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di
buona  uscita,  indennita'  di  anzianita',  indennita'   premio   di
servizio) non possono essere ceduti". 
  50. Con effetto  dal  16  dicembre  2010,  viene  meno  l'efficacia
abrogativa gia' disposta per le disposizioni di  legge  di  cui  alle
voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951,
n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955,  n.  379)  e  70772  (legge  26
luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato  1  al
decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.  Ai  sensi  e  per  gli
effetti di  cui  al  presente  comma,  la  legge  n.  114  del  1950,
limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate
nel  presente  comma,  sono  incluse  nell'Allegato  1   al   decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n.  179,  con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
  51.  All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le parole:  "entro  trentasei  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quarantotto mesi". 
  52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),  nelle  more
dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30   novembre   2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7  febbraio  2011,  per
l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per  il  tempo
necessario,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2011,   fino
all'entrata in servizio dei vincitori  dell'anzidetto  concorso,  gli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6,  comma  5,
del decreto legislativo 27  maggio  1999,  n.  165,  come  modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000,  n.  188,  in
scadenza il 31  dicembre  2010,  nel  limite  massimo  di  3  unita'.
All'onere derivante dal presente  comma,  pari  a  400.000  euro,  si
provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo  1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  53. All'articolo 72 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono  inserite
le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi  del  comma  1  non  sono
reintegrabili  negli  anni  nei  quali  puo'  essere  presentata   la
richiesta di esonero ai sensi del primo periodo  del  medesimo  comma
1". 
  54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In sede di  prima  applicazione,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine  di
sessanta giorni  per  l'impugnazione  del  licenziamento,  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011". 
  55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore  del  nuovo
accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate  iscritte  in
bilancio, relative a svalutazioni e perdite  su  crediti  non  ancora
dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ovvero  alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non  ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis),  e  7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle  altre
attivita' immateriali, i cui componenti negativi sono  deducibili  in
piu'  periodi  d'imposta  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  sono  trasformate
in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della  societa'
venga rilevata una perdita d'esercizio. (20) (24) 
  56. La trasformazione di cui al comma  55  decorre  dalla  data  di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea  dei  soci,  o  dei
diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari  al
prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati  del  medesimo  bilancio
approvato, tra: 
    a) la perdita d'esercizio, e 
    b) il rapporto fra le attivita' per imposte  anticipate  indicate
al comma 55 e la somma del capitale  sociale  e  delle  riserve.  Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  approvazione
del   bilancio,   non   sono   deducibili   i   componenti   negativi
corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente comma; 
  56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in
bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per
intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata
la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta
successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente
ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla
quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente comma. (24) 
  56-bis.1.  Qualora  dalla  dichiarazione   ai   fini   dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  emerga   un   valore   della
produzione netta negativo,  la  quota  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma  che  hanno  concorso  alla  formazione  del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero  in
crediti  d'imposta.  La  trasformazione   decorre   dalla   data   di
presentazione della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive in cui  viene  rilevato  il  valore  della
produzione netta negativo di cui al presente comma. (20) (24) 
  56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1  si
applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle
crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria
e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri
intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il
bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione
volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi
un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta
l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al
presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. (20) (24) 
  57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e
56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo'  essere  utilizzato,
senza limiti di importo, in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  puo'  essere
ceduto al  valore  nominale  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e  non
concorre alla formazione  del  reddito  di  impresa  ne'  della  base
imponibile  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive.
L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni
di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile. PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.  201,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (20) 
  58.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
essere stabilite modalita' di attuazione dei commi  55,  56,  56-bis,
56-bis.1, 56-ter e 57 del presente articolo. (20) 
  59. Nel comma 10 dell'articolo 15  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole:  "non  superiore  ad  un
nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad  un  decimo".
In deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in
acconto delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta. 
  60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011, si  provvede  mediante  utilizzo  di
parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in  conto  corrente
l'articolo 2935 del codice civile si  interpreta  nel  senso  che  la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in  conto
inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In  ogni  caso
non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(11) 
  62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: 
  "5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
soggetti  alle  imposte  sui  redditi,  con  esclusione  dell'imposta
sostitutiva del 27 per  cento  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e  successive  modificazioni.  Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non
si applicano la ritenuta del  27  per  cento  prevista  dal  comma  2
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  sugli  interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari,  a  condizione  che  la
giacenza media annua non sia superiore al  5  per  cento  dell'attivo
medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli
articoli 26, commi 3-bis e 5, e  26-quinquies  del  predetto  decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e
successive modificazioni". 
  63. Dopo l'articolo 26-quater  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  "Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di  capitale  derivanti
dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1.
Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44,  comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari,  e  a  quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle
quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le  societa'  di
gestione  del  risparmio,  le  SICAV,  i  soggetti   incaricati   del
collocamento delle quote o azioni di cui al  citato  articolo  11-bis
del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,  e  quelli  di  cui
all'articolo  23  del  presente   decreto   incaricati   della   loro
negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per  cento.  Qualora  le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema  di
deposito accentrato gestito da  una  societa'  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai  soggetti  di  cui
all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti  al
suddetto sistema di deposito accentrato,  nonche'  dai  soggetti  non
residenti aderenti a detto sistema di deposito  accentrato  ovvero  a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 
   2. I soggetti non residenti di cui al  comma  1,  ultimo  periodo,
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o  una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento  dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: 
     a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
     b)   fornire,   entro   quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta. 
   3. La  ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote  o  azioni  e  il
costo medio ponderato di sottoscrizione  o  acquisto  delle  quote  o
azioni medesime. In ogni caso, il valore e il  costo  delle  quote  o
azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 
   4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di  acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,
in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui  all'articolo  5  del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 73,  comma  1,  del  medesimo  testo  unico  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.  Nei  confronti
di tutti  gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'  applicata  a
titolo d'imposta. 
   5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al  comma  1
percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
   6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma  1  si
considera cessione  anche  il  trasferimento  di  quote  o  azioni  a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti
diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo  che  il
trasferimento sia avvenuto per successione  o  donazione.  In  questo
caso, il contribuente fornisce al  soggetto  tenuto  all'applicazione
della ritenuta la necessaria provvista". 
  64. All'articolo 6 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel quarto periodo  del  comma  2,  dopo  le  parole:  "Per  i
soggetti non residenti" sono inserite le seguenti:  "nonche'  per  le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o  rimborso
di quote  o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio"; 
    b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "Qualora  sia
revocata  l'opzione  o  sia   chiuso   il   rapporto   di   custodia,
amministrazione o deposito"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  siano
rimborsate anche parzialmente le  quote  o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio,". 
  65. Nella lettera c)  del  comma  3  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3  e
3-bis dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del
12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies". 
  66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella  misura
del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo  26  del  predetto
decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle  seguenti:
"le ritenute del 12,50 per cento previste dagli  articoli  26,  comma
3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973". 
  67. Nel comma 1 dell'articolo  6  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis  e
5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento  di  cui
all'articolo 26-quinquies". 
  68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: 
  "a) gli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio  ad
esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile". 
  69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto  a
partire dal 1° luglio 2011. 
  70.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  le  societa'   di
investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni  di  cui  all'articolo  11-bis  del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  prelevano
l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione  maturato  alla  data
del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in  un  numero  massimo  di
undici rate a partire dal 16 febbraio 2012. 
  71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione
maturati  alla  data  del  30  giugno  2011  dai  fondi   comuni   di
investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9  della  legge  23
marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14  agosto  1993,  n.
344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,  n.
649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,  n.
84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi  di  tali
disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o  in  parte,  dalle
societa' di gestione  del  risparmio,  dalle  SICAV  e  dai  soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni degli  organismi  di
cui al richiamato  articolo  11-bis,  in  compensazione  dei  redditi
soggetti alle ritenute operate ai  sensi  dell'articolo  26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, introdotto dal comma 63 del presente  articolo  e  dell'articolo
10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77,  senza  limiti
di importo. Le societa' di gestione  del  risparmio,  le  SICAV  e  i
soggetti incaricati del collocamento delle  quote  o  azioni  di  cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
accreditano al  fondo  o  al  comparto  al  quale  e'  imputabile  il
risultato  negativo  compensato  il  12,50  per  cento  del  relativo
ammontare. 
  72. Nel caso in cui alla cessazione  del  fondo  o  della  SICAV  i
risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati,  ai
partecipanti e'  riconosciuta  una  minusvalenza  di  pari  ammontare
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e  il
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni  rilasciano
apposita  certificazione  dalla   quale   risulti   l'importo   della
minusvalenza spettante a ciascun partecipante. Tali  disposizioni  si
applicano anche in caso di cessazione  del  fondo  o  della  SICAV  a
seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del  fondo
detenute nell'esercizio  di  imprese  commerciali  le  rettifiche  di
valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione  alle  stesse
imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito. 
  73. Per la determinazione dei redditi  di  capitale  soggetti  alla
ritenuta  prevista  dall'articolo  26-quinquies   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti  dal
rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo in valori  mobiliari  (OICVM)  gia'  soggetti  ad  imposta
sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23  marzo  1983,  n.
77,  dell'articolo  11  della  legge  14   agosto   1993,   n.   344,
dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30  settembre  1983,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio  1992,  n.  84,
possedute alla data del 30 giugno 2011, si  assume  il  valore  delle
quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla  predetta  data,
in luogo del valore rilevato dai prospetti  periodici  alla  data  di
sottoscrizione o acquisto. 
  74.  Per  la  determinazione  delle  plusvalenze   o   minusvalenze
realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  c-ter),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  mediante  la
cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM
di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o
il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare  pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa  fra  il  valore
delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti  periodici  alla
predetta data  e  quello  rilevato  alla  data  di  sottoscrizione  o
acquisto. 
  75. Sui redditi d'impresa derivanti  dalle  quote  o  azioni  degli
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno  2011,  il
credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9  della  legge  23
marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14  agosto
1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis  del  decreto-legge  30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e al comma  2  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura  del
15 per cento dei proventi percepiti e di quelli  che  si  considerano
percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011
fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente  esistente
fra il valore delle predette quote o azioni  rilevato  dai  prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi
prospetti alla data di sottoscrizione o  acquisto  ovvero  il  valore
delle  quote  o  azioni  iscritto  in  bilancio  dalle   imprese   di
assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo  16,  comma
8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.  Per  le  quote  o
azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo  16,  comma
8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla  data
del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in  bilancio,  per  l'importo
che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati. 
  76. Sui  proventi  realizzati  attraverso  la  distribuzione  o  il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma  73  possedute
alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo  9,  comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'  riconosciuta
nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti  dal  1°  luglio
2011 fino  a  concorrenza  della  differenza  positiva  eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o  azioni  rilevate  dai
prospetti periodici alla data del  30  giugno  2011  e  quello  medio
ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione
o acquisto. Le societa' di gestione  del  risparmio,  le  SICAV  e  i
soggetti incaricati del collocamento delle  quote  o  azioni  di  cui
all'articolo 11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
provvedono al pagamento della predetta somma, per  il  tramite  della
banca depositaria ove  esistente,  computandola  in  diminuzione  dal
versamento dell'imposta sostitutiva ovvero  della  ritenuta  prevista
dall'articolo  26-quinquies  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui  al
comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta
di cui  all'articolo  17,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella misura del
15 per cento sui proventi percepiti o  iscritti  nel  rendiconto  del
fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza
positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o
azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno  2011
e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di  sottoscrizione
o acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del  fondo  pensione
alla data del 31 dicembre 2010, ove le  quote  o  azioni  sono  state
sottoscritte o acquistate prima  del  1°  gennaio  2011.  Il  credito
d'imposta concorre a formare il risultato della  gestione  del  fondo
pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. 
  78. Per i rapporti  di  custodia  o  amministrazione,  nonche'  per
quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con  l'intermediario
anche  in  assenza  di   un   formale   contratto   di   custodia   o
amministrazione, aventi ad oggetto quote o  azioni  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del  30
giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1,  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  l'imposta  sostitutiva
di cui al medesimo  articolo  e'  applicata,  anche  in  mancanza  di
opzione, salva la facolta' del  contribuente  di  rinunciare  a  tale
regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre
2011, con effetto dal 1° luglio 2011.  A  tal  fine  il  contribuente
fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo,  se
necessario,  apposita  provvista  per   far   fronte   al   pagamento
dell'imposta. 
  79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011: 
    a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,  l'articolo  11
della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1  a  5  dell'articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,  e  il  comma  1
nonche' il primo periodo del comma 2  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 gennaio 1992, n. 84; 
    b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
    c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505; 
    d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
    f) le parole: "da quote di organismi di  investimento  collettivo
mobiliare soggetti  all'imposta  sostitutiva  di  cui  al  successivo
articolo  8,  nonche'"  del  comma  4  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  80. L'articolo  10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi  delle  quote
di organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di
diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44,  comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in  valori  mobiliari  di  diritto  estero  conformi  alla  direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio
2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea  e  negli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono  collocate  nel
territorio dello Stato ai sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti  residenti
incaricati del pagamento dei  proventi  medesimi,  del  riacquisto  o
della negoziazione delle quote o azioni,  operano  una  ritenuta  del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi  distribuiti  in
costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su  quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e  il  valore  medio  ponderato  di
sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.  In  ogni
caso come valore di sottoscrizione o acquisto  si  assume  il  valore
delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici  relativi  alla
data di acquisto delle quote o azioni medesime. 
   2. La ritenuta del 12,50  per  cento  e'  altresi'  applicata  dai
medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui  all'articolo
44, comma 1, lettera g), del citato testo  unico  delle  imposte  sui
redditi derivanti dalla partecipazione a  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero  non  conformi  alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei
quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione  europea
e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis del medesimo  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel  territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si  applica  sui  proventi
distribuiti  in   costanza   di   partecipazione   all'organismo   di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il  valore  di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote  o  azioni  e  il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote  o
azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato
dal partecipante.  In  mancanza  della  documentazione  il  costo  e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva. 
   3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e  2
si considera cessione anche il trasferimento  di  quote  o  azioni  a
diverso intestatario, salvo che il  trasferimento  sia  avvenuto  per
successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce  al
soggetto  tenuto  all'applicazione  della  ritenuta   la   necessaria
provvista. 
   4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2  e'  applicata  a  titolo  di
acconto  nei  confronti  di:  a)  imprenditori  individuali,  se   le
partecipazioni sono relative all'impresa ai  sensi  dell'articolo  65
del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo
5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo  73  del  medesimo  testo  unico  e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato  delle  societa'  e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto  articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli  esenti  o
esclusi dall'imposta sul  reddito  delle  societa',  la  ritenuta  e'
applicata a titolo d'imposta. 
   5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e  2  siano
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, che intervengono nella loro riscossione. 
   6. I proventi di cui all'articolo 44, comma  1,  lettera  g),  del
testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione
a organismi  di  investimento  collettivo'  in  valori  mobiliari  di
diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a
formare il reddito  imponibile  dei  partecipanti,  sia  che  vengano
percepiti  sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che  vengano
percepiti quale differenza tra il  valore  di  riscatto,  cessione  o
liquidazione delle quote o azioni e il  valore  di  sottoscrizione  o
acquisto. Il costo unitario di  acquisto  delle  quote  o  azioni  si
assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate
o sottoscritte per la loro quantita'. 
   7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 
   8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero di cui ai commi 1  e  2  possono,  con  riguardo  agli
investimenti  effettuati  in  Italia,  avvalersi  delle   convenzioni
stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei  redditi  e  proventi  proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni  possedute  da  soggetti  non
residenti in Italia. 
   9. Le disposizioni di cui al comma 8 si  applicano  esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani". 
  81. Nella lettera e)  del  comma  3  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5". 
  82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n.  252,  le  parole:  "dal  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 1, 2 e 5". 
  83. Le disposizioni di cui ai commi da 80  a  82  si  applicano  ai
proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011. 
  84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a  6,7
milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro  per  l'anno
2013, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  che  a  tal  fine
sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 16 febbraio 2012, n.  22
(in G.U. 1a s.s. 22/2/2012, n.  8)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative e di  interventi  urgenti  in  materia  tributaria  e  di
sostegno alle imprese e alle  famiglie),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n.
10, nella parte in cui introduce  i  commi  5-quater  e  5-quinquies,
primo periodo, nell'art. 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  15,  comma
1) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno  2012,  fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  15,  comma  8-bis)   che   "Le
disposizioni  di   cui   all'articolo   2,   comma   16-quater,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2012". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 78  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo  2,  comma  61,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative e di  interventi  urgenti  in  materia  tributaria  e  di
sostegno   alle   imprese   e   alle   famiglie),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 15,  comma  1)  che
"Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  2,  comma  2-novies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  la  disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso  articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati  pubblicati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  I  finanziamenti  non  rientranti  nella  predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono  destinate  alle
finalita' stabilite dal medesimo  articolo  2,  comma  2-novies,  con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) nonche' per gli
investimenti finalizzati  allo  sviluppo  dei  traffici  con  uso  di
container,  anche  sulla  base  degli  accordi  di   programma   gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora  completate  le  procedure
autorizzative, secondo le modalita' e procedure di  cui  all'articolo
2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto decreto-legge n.  225
del 2010." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 5) che
"Ai  fini  della  ripresa  produttiva  e  occupazionale  delle   aree
interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici di cui al  comma  3-bis  del  presente
articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 4, comma 14)  che
"Per le finalita' di cui al comma  13,  il  comune  dell'Aquila  puo'
prorogare o rinnovare i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
previsti  dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del  sistema  derogatorio  previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite  massimo  di  spesa  di  1
milione di euro per ciascun anno a  valere  sulle  disponibilita'  in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno
e della vigente normativa in  materia  di  contenimento  della  spesa
complessiva di personale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
171) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2013. 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  4,  comma  14)  che  "Per  le
medesime  finalita',  i  comuni  del  cratere  possono  prorogare   o
rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro
a tempo determinato previsti dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, [...] avvalendosi
del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 4 luglio 2014, n.
191 (in G.U. 1a s.s. 9/7/2014, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 7, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia  tributaria  e  di  sostegno  alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n.  10  nella  parte  in  cui,
introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), stabilisce che  il
Commissario straordinario del Governo per il  Comune  di  Roma  «deve
essere   in   possesso   di   comprovati   requisiti    di    elevata
professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti  nel
settore  privato,  necessari  per  gestire  la  fase   operativa   di
attuazione del piano di rientro»." 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I
commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attivita' per imposte
anticipate,  relative  al  valore  dell'avviamento  e   delle   altre
attivita' immateriali, iscritte per la  prima  volta  a  partire  dai
bilanci relativi all'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
490)  che  "Il  Programma   nazionale   triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  13,  comma
6-sexies) che "E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia  per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore  dei  Paesi
piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14  dell'articolo  2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.  A  tal  fine  la
Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei  limiti  di
400 milioni di diritti speciali di prelievo da  erogare  a  tassi  di
mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo
le modalita' concordate tra il  Fondo  monetario  internazionale,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
279) che "La  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  e'
incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali  in  favore  degli  orfani  per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito  del  delitto  di
cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli  609-bis  e  609-octies  del
codice  penale,   nonche'   al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per  cento  di  tale
somma e' destinato agli interventi in favore  dei  minori;  la  quota
restante  e'  destinata,  ove  ne  ricorrano  i   presupposti,   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti". 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 4,  comma  14)  che  "  Per  le
finalita' di cui al comma 13, il comune dell'Aquila puo' prorogare  o
rinnovare  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo  7,
comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli  anni
2014 e 2015 nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel  limite
massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del  patto  di
stabilita'  interno  e  della  vigente  normativa   in   materia   di
contenimento della spesa complessiva di personale". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 11,  comma  1)
che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma  e'
destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli  orfani
per  crimini  domestici  e  al   finanziamento   di   iniziative   di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita'  lavorativa  secondo  le  disposizioni  della
presente legge. Almeno il 70 per cento di  tale  somma  e'  destinato
agli interventi in favore dei minori; la quota restante e' destinata,
ove ne  ricorrano  i  presupposti,  agli  interventi  in  favore  dei
soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  4)  che  "Il  Fondo  di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle  richieste  estorsive,  dell'usura  e  dei  reati  intenzionali
violenti assume la  denominazione  di  «Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche'  agli
orfani per crimini domestici»". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata  dalla  L.  19  luglio
2019, n. 69, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "La  dotazione
del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge  7
luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019
e di 7 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  le
seguenti finalita' a valere su tale incremento: 
    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli
orfani per crimini domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni  della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale  somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori  e  che  la  quota
restante,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sia  destinata   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti; 
    b) una quota pari a 3 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'  destinata,  in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
517) che "E' disposta la proroga al 31 dicembre  2020  del  Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui
all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 862) che "La dotazione del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge  7
luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 1 milione di euro per  l'anno
2020 da ripartire in parti uguali a favore  delle  finalita'  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  11  della  legge  11
gennaio 2018, n. 4". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 14-bis,  comma  1)  che
"Al fine di assicurare la continuita'  delle  azioni  previste  dallo
strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo  di
emergenza da COVID-19, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del
Programma  nazionale  triennale  della  pesca   e   dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2011,  n.  10,  gia'  prorogato  al  31  dicembre  2020
dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 9 dicembre 2022,
n.  245  (in  G.U.  1a  s.s.  14/12/2022,  n.   50)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  2-quater,  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in  materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle  famiglie),  convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10,  nella  parte
in cui introduce i periodi secondo  e  terzo  del  comma  5-quinquies
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile)".