DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8

((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)).

note: Entrata in vigore della legge: 16-1-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82 (in G.U. 16/03/1991, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 21-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali
                        misure di protezione 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 45. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentiti  i  Ministri   interessati,   e'
istituita una commissione centrale per la definizione e  applicazione
delle speciali misure di protezione. 
  ((2-bis. La commissione centrale e' composta da un  Sottosegretario
di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello  Stato,
da due magistrati e da cinque funzionari e  ufficiali.  I  componenti
della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello  Stato
sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato  specifiche
esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni  relative
alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono
addetti a uffici  che  svolgono  attivita'  di  investigazione  o  di
indagine  preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno
dei componenti,  designato  a  seguito  di  apposita  delibera  della
commissione, assume le funzioni  di  vicepresidente.  La  commissione
centrale, presieduta dal  vicepresidente,  opera  anche  in  caso  di
dimissioni o di decadenza del presidente)). 
  2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta  di
cui all'articolo 11,  tutti  gli  atti  e  i  provvedimenti  comunque
pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della
commissione stessa, salvi gli  estratti  essenziali  e  le  attivita'
svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli  atti  e  ai
provvedimenti della commissione, salvi gli  estratti  essenziali  che
devono  essere  comunicati  a  organi  diversi  da  quelli   preposti
all'attuazione delle speciali  misure  di  protezione,  si  applicano
altresi' le  norme  per  la  tenuta  e  la  circolazione  degli  atti
classificati, con classifica di segretezza adeguata al  contenuto  di
ciascun atto. 
  2-quater. ((Per lo svolgimento  dei  compiti  di  segreteria  e  di
istruttoria, la commissione centrale  si  avvale  di  una  segreteria
costituita secondo le modalita' e con la dotazione di personale e  di
mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   dal   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
commissione  centrale  stessa,  previo   parere   delle   Commissioni
parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni)).  Per
lo svolgimento  dei  compiti  di  istruttoria,  la  commissione  puo'
avvalersi  anche  del  Servizio  centrale  di   protezione   di   cui
all'articolo 14. 
  2-quinquies. La tutela avverso i  provvedimenti  della  commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo
amministrativo. 
  2-sexies. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  2-septies. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  2-octies. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  vengono   stabilite   le
modalita' di corresponsione dei gettoni  di  presenza  ai  componenti
della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con
compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni  della  medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,
determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e  di
100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 45.(10) 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
5-terdecies) che "La durata dell'organo di cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10."