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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1969
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Art. 28


È istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dal successivo articolo 43-bis. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo" in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
((La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli Istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza))
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Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.