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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  19-11-1966 al: 30-12-1966
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 147.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:
a) alle esigenze indicate nell'art. 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di scuole statali di ogni ordine e grado;
c) al ripristino delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od il contributo dello Stato, in corso di esecuzione al momento delle alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori già eseguita;
d) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.
Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.
La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000.000.000, di L. 80.870.000.000 e di L. 56.130.000.000 rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.