stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 22-5-1968
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre ulteriori interventi
e  provvidenze  per  la  ricostruzione e per la ripresa economica nei
territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per
il  bilancio,  per  le  finanze, per il tesoro, per la difesa, per la
pubblica  istruzione,  per  i lavori pubblici, per l'agricoltura e le
foreste,  per  i  trasporti  e  l'aviazione civile, per le poste e le
telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
il  lavoro  e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la
sanita' e per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   E' autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi
  nello  stato  di  previsione del Ministero dei lavori pubblici, per
provvedere,  in  conseguenza  delle  alluvioni,  mareggiate  e  frane
verificatesi nell'autunno 1966:
    a)  alle  esigenze  indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e),
f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;
    b)  alla  riparazione  e  ricostruzione di ospedali clinicizzati,
policlinici  e  cliniche  universitarie, nonche' di scuole statali di
ogni ordine e grado;
    c)  al  ripristino,  a  totale  carico dello Stato, di ogni altra
opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi;
    d)  al  ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere
di  interesse  degli  enti  locali  e  delle istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza  e  loro consorzi, comunque finanziate, in
corso   di   esecuzione   al   momento   degli  eventi  calamitosi  e
limitatamente alla parte di lavori gia' eseguita;
    e)  al  ripristino,  a  totale  carico  dello  Stato, delle opere
idrauliche  di  seconda,  terza,  quarta  e  quinta categoria e delle
naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati;
    f)  alla  costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n.  640,  da  assegnarsi  in  locazione  alle famiglie non abbienti e
rimaste  senza  tetto.  Per  l'attuazione  dei  programmi di cui alla
presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179;
    g)  al  ripristino  di  marginamenti  e  di opere di altra natura
interessanti le Lagune venete;
    h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di
abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le
caratteristiche  di  cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n.
408,  e  successive  modificazioni,  da  assegnarsi in locazione alle
famiglie  rimaste  senza  tetto.  Si applica anche agli effetti della
presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6
settembre  1965, n. 1022, convertito, con modificazioni nella legge 1
novembre  1965,  n.  1179.  Gli acquisti sono effettuati a trattativa
privata,  sentito  il  parere  dell'Ufficio  tecnico  erariale  sulla
congruita'  del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato
sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi
nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n.
1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo
e  dalla  tassa  di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla
presente  lettera  sono  messi a disposizione dei Comuni indicati nei
decreti   emanati   o  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.
  Sono  comprese  tra le opere indicate nel precedento comma anche le
strade non statali, ancora non classificate.
  Le  opere  di  ripristino  previste  nel  presente articolo possono
essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili.
  La  predetta  somma  sara'  stanziata  in  ragione  di  lire 10.000
milioni,   di   lire   81.870  milioni  e  di  lire  56.180  milioni,
rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968. ((16a))
---------------
AGGIORNAMENTO (16a)
  La L. 28 marzo 1968, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre  1966,  n.  1142,  quale  risulta dal decreto-legge 8 maggio
1967,  n.  246,  convertito  nella  legge  7  luglio 1967, n. 513, e'
elevata di lire 22.800 milioni".