DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 4-6-1971
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  I  mutui  previsti dal presente decreto sono concessi per ((. . .))
la  costruzione  di  abitazioni  aventi  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo  5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per
ciascun  appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25
metri quadrati.
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291)).
  Il  Ministro  per i lavori pubblici stabilira' con proprio decreto,
con  riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro
quadrato o per metro cubo, degli alloggi da ((. . .)) costruire con i
benefici  del presente decreto, nonche' l'incidenza massima del costo
delle aree.
  Le  abitazioni  sono  destinate  all'assegnazione  o alla vendita a
favore  di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove
gli  alloggi  sono  costruiti  e  non  siano  proprietari, nel Comune
stesso,  di  altra  abitazione.  Sono esclusi coloro che abbiano gia'
ottenuto,  a  qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri
alloggi,  costruiti  con  concorsi  o  contributi  dello Stato, delle
Regioni,  delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui
di  cui  alla  legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche' coloro che siano
iscritti  nei  ruoli della Imposta complementare per un reddito netto
annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore
a  lire  1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro.
((3))
  E'  vietata  l'assegnazione  o la vendita dell'abitazione anche nel
caso  che  il  proprietario  di  altra  abitazione sia il coniuge non
legalmente separato del richiedente.
  E'  vietata  altresi'  l'assegnazione  e  la vendita di piu' di una
abitazione  alla  stessa  persona ed ai membri della sua famiglia con
essa conviventi a carico.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 NOVEMBRE 1965, N. 1179.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  1  giugno 1971, n. 291 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che  "All'articolo  8,  quarto  comma,  del decreto-legge 6 settembre
1965,  n.  1022, convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179, le
parole:  "nonche'  coloro  che  siano iscritti nei ruoli dell'imposta
complementare  per  un  reddito  tassabile,  a  norma  della legge 11
gennaio  1951,  n.  25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota
derivante  da  redditi  di  lavoro"  sono  sostituite  con le parole:
"nonche'   coloro   che   siano   iscritti   nei  ruoli  dell'imposta
complementare   per   un  reddito  imponibile  annuo  superiore  a  4
milioni"."