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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  4-6-1971
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Art. 8


I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per
((. . .))
la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 metri quadrati.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 GIUGNO 1971, N. 291))
.
Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da
((. . .))
costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree.
Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel Comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli della Imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro.
((3))

È vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente.
È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona ed ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 NOVEMBRE 1965, N. 1179.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 1 giugno 1971, n. 291 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 10 novembre 1965, n. 1179, le parole: "nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro" sono sostituite con le parole: "nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni"."