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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal: 4-11-1965
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i
Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Per  provvedere  alla concessione di contributi in annualita' per
la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per
le  case  popolari,  dell'I.N.C.I.S.,  dell'I.S.E.S. e di cooperative
edilizie, nonche' degli enti, istituti e societa' di cui all'articolo
16  del  testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con
regio  decreto  28  aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni,
sono  autorizzati  limiti  di  impegno, ai sensi della legge 2 luglio
1949,  n.  408,  e  successive modificazioni, nella misura di lire un
miliardo  per  l'anno  finanziario  1965,  di  lire  tre  miliardi  e
cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo
e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967)).