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LEGGE 2 luglio 1949, n. 408

Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  18-7-1949

Art. 5


L'art. 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, e sostituito dal seguente:
"Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente art. 16.
Ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile non può essere superiore:
a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a, mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;
a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità, e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano posati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.
Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo".