DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 282

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 (in G.U. 27/12/2004, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi 
 
  1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
      a) nell'allegato  1,  le  parole:  "20  dicembre  2004"  e  "30
dicembre 2004", indicate dopo le parole:  "seconda  rata"  e:  "terza
rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  "31  maggio
2005" e "30 settembre 2005"; 
      b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  "30  giugno
2005", inserite dopo le parole: "deve  essere  integrata  entro  il",
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; 
      c) al comma 37 dell'articolo 32 le  parole:  "30  giugno  2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
  2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini
stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda  e  della
terza  rata  dell'anticipazione  degli  oneri  concessori   opera   a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore  del
presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 
  3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge  12  luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate  per  l'anno
2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dalle  altre  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica,  anche  mediante  interventi  volti  alla  riduzione  della
pressione  fiscale,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito  un  apposito  "Fondo  per
interventi strutturali di politica economica", alla cui  costituzione
concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni  di  euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
297) che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui al  comma  5  del  presente
articolo, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.