DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
Testo in vigore dal: 11-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                 Ulteriori disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre
misure di cui al  presente  decreto,  il  CIPE  assegna  agli  stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni  gia'  disposte,  di  un  importo  non
inferiore a 2.000 milioni e non superiore a  4.000  milioni  di  euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il periodo  di  programmazione  2007-2013,  a  valere  sulle  risorse
complessivamente  assegnate  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un  importo
pari a 408,5 milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
infrastrutture di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
citato decreto-legge n. 185 del 2008.  Tali  importi  possono  essere
utilizzati anche senza il vincolo  di  cui  al  comma  3  del  citato
articolo 18. 
  1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1,  il  CIPE
puo' disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del  fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, degli importi di 279  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  567
milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011 e
270 milioni di euro per l'anno 2012. 
  2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale  (IPI)  con
decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  22  dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  2004,
e successivamente integrate con decreto del Ministro delle  attivita'
produttive in  data  23  novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  34  dell'11  febbraio   2005,   sono   trasferite   al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto da parte delle  famiglie  di  mobili  ad  uso  civile,  di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio  per  le  abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1 . 
  3.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
disciplinati per il periodo 2009-2012  gli  investimenti  immobiliari
per  finalita'  di  pubblico  interesse  degli   enti   previdenziali
pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  di
immobili ad uso abitativo o non abitativo,  esclusivamente  in  forma
indiretta e nel  limite  del  7  per  cento  dei  fondi  disponibili,
localizzati  nei  territori   dei   comuni   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, anche in maniera  da  garantire  l'attuazione  delle
misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al  fine  di
evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale  interruzione  dei
programmi di investimento di cui al presente  comma  gia'  intrapresi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  e   dalle   conseguenti   domande   risarcitorie,
l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del  primo  periodo
del presente comma non esclude il completamento di quelli  in  corso,
fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti  dalla  normativa
vigente per le iniziative gia' deliberate. (13) 
  4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale,
anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti  legislativi,
accertate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  destinato
all'attuazione delle  misure  di  cui  al  presente  decreto  e  alla
solidarieta'. 
  5. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di
euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012  a  valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente  decreto.  Al  fine  di
finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure  di  cui
al presente decreto, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al
comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260  milioni
di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per  l'anno  2011  e  30
milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si  provvede  con
le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione
degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente
comma e' ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 
  5-bis. I sindaci  dei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
predispongono, d'intesa con il presidente  della  regione  Abruzzo  -
Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa  con
il presidente della provincia nelle materie di sua competenza,  piani
di ricostruzione del centro storico delle citta', come determinato ai
sensi dell'articolo 2, lettera  a),  del  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  definendo  le  linee  di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e  la
riqualificazione dell'abitato,  nonche'  per  facilitare  il  rientro
delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli  eventi
sismici del 6 aprile 2009. ((I piani di ricostruzione  approvati  dai
sindaci dei Comuni del cratere sismico  diversi  dall'Aquila  possono
altresi' comprendere interventi per la riqualificazione  degli  spazi
pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio  e
delle cavita', danneggiate o rese instabili  dal  sisma,  nei  centri
storici dei medesimi comuni e il  miglioramento  della  dotazione  di
reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi  di
ricostruzione dei comuni del cratere ove  i  suddetti  interventi  di
ricostruzione non siano stati gia' eseguiti)). L'attuazione del piano
avviene a valere sulle risorse di cui al comma  1.  Ove  appartengano
alla categoria di cui all'articolo  10,  comma  3,  lettera  a),  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero  in  caso  di  particolare
interesse paesaggistico attestato  dal  competente  vice  commissario
d'intesa con il sindaco, gli edifici civili  privati  possono  essere
ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti  definiti  con
ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  tenuto  conto
della  situazione  economica   individuale   del   proprietario.   La
ricostruzione  degli  edifici  civili  privati  di  cui  al   periodo
precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3. 
  5-ter.  Eventuali  risorse   economiche   che   saranno   destinate
dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6  aprile  2009  sono
considerate aggiuntive a quelle gia' stanziate dal Governo italiano. 
  5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione
degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio  2010  il
presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di  valutazione
istituito  presso  il  CIPE.  Sull'andamento  degli  interventi,   il
presidente della  regione  predispone  una  relazione  semestrale  al
Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra  al  Parlamento.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede  con
l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 16, comma 1)
che "Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita'  ed  efficacia  al
programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
di verifiche di compatibilita' con i  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, entro  un  tetto  di  spesa  pluriennale  definito  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto."