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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
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Testo in vigore dal: 28-6-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali   eventi  sismici  verificatisi  nella  regione  Abruzzo,
nonche'  per  potenziare  le attivita' e gli interventi di protezione
civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno,  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, delle
infrastrutture  e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali,
della    difesa,   della   giustizia,   dello   sviluppo   economico,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle politiche
agricole alimentari e forestali e della gioventu';

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
            Modalita' di attuazione del presente decreto;
                    ambito oggettivo e soggettivo

  1.  Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie  per  l'attuazione  del  presente  decreto sono emanate di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
  ((2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
adottate  ai  sensi  del  comma  1 del presente articolo salvo quanto
previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al
territorio  dei  comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi
nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei
dati  risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento
della  protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale
o   superiore  al  sesto  grado,  identificati  con  il  decreto  del
Commissario  delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone  fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi
sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.))
  3.  Gli  interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono  riguardare  anche  beni
localizzati  al  di  fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2
((del  presente  articolo)),  in  presenza  di un nesso di causalita'
diretto  tra  il  danno  subito  e  l'evento  sismico,  comprovato da
apposita perizia giurata.