DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
             (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente) 
 
  1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma  1,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  societa'  e
associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico  e  le
persone  fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,   ai   sensi
dell'articolo 51 del citato  testo  unico,  o  imprese  agricole,  le
persone  fisiche  che  esercitano  arti  e  professioni  nonche'   il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono  somme  e
valori di cui  all'articolo  48  dello  stesso  testo  unico,  devono
operare all'atto del pagamento  una  ritenuta  a  titolo  di  acconto
dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   dovuta   dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la  ritenuta  da
operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in  parte,
sui contestuali pagamenti  in  denaro,  il  sostituito  e'  tenuto  a
versare al sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare  della
ritenuta. (95) 
  1-bis. I soggetti che  adempiono  agli  obblighi  contributivi  sui
redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui  all'articolo
48, concernente determinazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,
comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute. 
  2. La ritenuta da operare e' determinata: 
    a) sulla parte imponibile  delle  somme  e  dei  valori,  di  cui
all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c),  corrisposti
in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche,  ragguagliando  al   periodo   di   paga   i
corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito,  ed   effettuando   le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del  citato  testo  unico,
rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di  cui  all'articolo  12
del citato testo unico sono riconosciute se il  percipiente  dichiara
di avervi diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e  si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 24  DICEMBRE  2007,  N.244;  La  dichiarazione  ha
effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione  della
comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione  delle
sanzioni  previste  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo   18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 
    b) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della  stessa
natura, con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, ragguagliando a mese i  corrispondenti  scaglioni  annui  di
reddito; 
    c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico,  con  i
criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico,  intendendo
per reddito complessivo netto  l'ammontare  globale  dei  redditi  di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del medesimo testo unico; 
    d) sulla parte imponibile del  trattamento  di  fine  rapporto  e
delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo  unico  con  i
criteri di cui all'articolo 17, comma 1,  secondo  periodo,  e  comma
2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico; 
    d-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252; 
    e) sulla parte  imponibile  delle  somme  e  dei  valori  di  cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non  compresi  nell'articolo
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,  corrisposti  agli
eredi del lavoratore dipendente,  con  l'aliquota  stabilita  per  il
primo scaglione di reddito. 
  3 I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,  entro  il  28
febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione  del  rapporto
di lavoro, alla data di cessazione, il  conguaglio  tra  le  ritenute
operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del  comma
2, e l'imposta dovuta  sull'ammontare  complessivo  degli  emolumenti
stessi, tenendo conto  delle  detrazioni  eventualmente  spettanti  a
norma degli articoli 12 e  13  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello  stesso  testo
unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte  dei  quali  il
datore di lavoro ha  effettuato  trattenute,  nonche',  limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,
per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad  accordi  e
regolamenti aziendali. In caso di  incapienza  delle  retribuzioni  a
subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo,  il  sostituito  puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di  volergli  versare  l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a
effettuare  il  prelievo  sulle  retribuzioni  dei  periodi  di  paga
successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli  importi
di cui e' differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini
e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce.  L'importo
che al termine del periodo d'imposta  non  e'  stato  trattenuto  per
cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve  essere  comunicato  all'interessato  che  deve  provvedere   al
versamento  entro  il  15  gennaio  dell'anno   successivo.   PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N. 505. Se alla formazione del
reddito di lavoro  dipendente  concorrono  somme  o  valori  prodotti
all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse  in
detrazione fino  a  concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti
redditi prodotti all'estero. La disposizione del  periodo  precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori  prodotti
all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente
in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono  redditi  prodotti  in
piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato. (66) 
  4. Ai fini del compimento delle operazioni di  conguaglio  di  fine
anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere  conto  anche
dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti  intrattenuti.
A tal fine il sostituito  deve  consegnare  al  sostituto  d'imposta,
entro il 12 del mese di gennaio del periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  cui  sono  stati  percepiti,  la   certificazione   unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli  di
lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati
da  soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.   PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311. La presente  disposizione
non  si   applica   ai   soggetti   che   corrispondono   trattamenti
pensionistici. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
                                                  (158) (164) ((170)) 
 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505  ha  disposto  (con  l'art.  14,
comma 2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero  1),  si
applica a decorrere  dai  versamenti  concernenti  le  operazioni  di
conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui
alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai
compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000." 
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AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha  disposto  (con  l'art.  37,  comma  1)  che
"All'articolo  23,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo  le  parole:  "le  persone
fisiche  che  esercitano  arti  o  professioni,"  sono  inserite   le
seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore"." 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 61, comma  1,  lettera
a)) che "Per i soggetti di cui al comma 2,  che  hanno  il  domicilio
fiscale, la sede legale o la  sede  operativa  nel  territorio  dello
Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 5)  che  "Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi  ai  sensi  del  periodo
precedente  sono  effettuati,  senza  applicazione  di   sanzioni   e
interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di giugno  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 1,
lettera  a))  che  "Per  i  soggetti  che  esercitano  le   attivita'
economiche  sospese  ai  sensi  dell'articolo  1  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del  3  novembre  2020,  aventi
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del
territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attivita'  dei
servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,  sede  legale  o
sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da
uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio
alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, nonche' per i  soggetti  che  operano  nei  settori
economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,  ovvero
esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio
o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale
o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  19-bis  del  presente
decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020
relativi: 
  a) ai versamenti relativi alle ritenute alla  fonte,  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 13-quater, comma 1, lettera a)) che
"Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a  50
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso
mese dell'anno precedente, sono sospesi i  termini  che  scadono  nel
mese di dicembre 2020 relativi: 
  a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 600, e  delle  trattenute  relative  all'addizionale  regionale  e
comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti
d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per
garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i
comuni". 
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AGGIORNAMENTO (170) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  22-bis,  comma  1,
lettera a)) che "Per  i  soggetti  che  gestiscono  teatri,  sale  da
concerto e  altre  strutture  artistiche,  di  cui  al  codice  Ateco
90.04.00, aventi il domicilio fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre   1973,   n.   600,   e   delle   trattenute   relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, nei  mesi  di  aprile,  maggio  e
giugno 2022". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22-bis, comma 2) che "I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16  novembre
2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".