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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal:  7-10-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Regime fiscale per i soggetti non residenti
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
((in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni))
. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
((22))
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.