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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal: 25-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 aprile 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
             E M A N A il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Soppressione della ritenuta alla  fonte  per  talune  obbligazioni  e
                           titoli similari 
 
  1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo  26
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi   delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,  emesse
da banche, da societa' per azioni con  azioni  negoziate  in  mercati
regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  degli  Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti  pubblici  economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione  di  legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati
regolamentati o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emessi  da
societa' diverse dalle prime ((o, qualora tali obbligazioni e  titoli
similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da  uno
o piu' investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)). 
  2. Per i proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi  dagli  enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23  dicembre
1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo  2.
Tale imposta spetta agli  enti  territoriali  emittenti  ed  e'  agli
stessi versata con le modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina  introdotta  dal
presente decreto sono soppresse.