DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 100 
                     (( (Casi di esenzione). )) 
 
  ((1. Le disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano  alle
offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a  f),  del
regolamento prospetto. 
  2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del  prospetto,  ove
ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  del
regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare  complessivo
non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti  di
importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di  euro  e  un
massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla  lettera
c) del comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle  offerte
aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e: 
    a) rivolte ai soli investitori qualificati, come  definiti  dalla
Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle  disposizioni
comunitarie; 
    b) rivolte a  un  numero  di  soggetti  non  superiore  a  quello
indicato dalla Consob con regolamento; 
    c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla
Consob con regolamento; 
    d) aventi ad oggetto strumenti del mercato  monetario  emessi  da
banche con una scadenza inferiore a dodici mesi. 
  4. La  Consob  puo'  individuare  con  regolamento  le  offerte  al
pubblico di prodotti finanziari diversi  dai  titoli  alle  quali  le
disposizioni del presente  Capo  non  si  applicano  in  tutto  o  in
parte.))