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LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-2007

Art. 2

(Benefici fiscali)
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 «Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:
«Art. 2 (Benefici fiscali). - 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1.».