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LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
          Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

  1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio abitativo e di favorire il
passaggio  da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti  ad  uso  di  abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000  abitanti  e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera  CIPE  n.  87103  del  13  novembre  2003,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  18  febbraio  2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita  locazione  degli  immobili  adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore  a  27.000  euro,  che  siano  o abbiano nel proprio nucleo
familiare   persone   ultrasessantacinquenni,   malati   terminali  o
portatori  di  handicap  con  invalidita'  superiore al 66 per cento,
purche'  non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse  condizioni,  anche  ai  conduttori  che  abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. (1)(3)(4)(5)((6))
  2.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e'
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme  di  cui  all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 5, del decreto-legge 27
maggio  2005,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio  2005,  n.  148.  La sussistenza di tali requisiti puo' essere
contestata  dal  locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto-legge   20   giugno   2002,  n.  122,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
  3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo concessi in
locazione  dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, come da ultimo modificato
dall'articolo  43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse  professionali  e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da  istituti  bancari,  da  societa'  possedute  dai soggetti citati,
ovvero  che,  per  conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l'attivita'  di  gestione  dei  relativi  patrimoni  immobiliari,  il
termine  di  sospensione  di  cui al comma 1 del presente articolo e'
fissato  in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei
commi  1  e  3  del  presente  articolo  il conduttore corrisponde al
locatore  la  maggiorazione  prevista dall'articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  5.   Il   conduttore   decade   dal   beneficio  della  sospensione
dell'esecuzione  se  non  provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati  dall'articolo  5  della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
  6.  La  sospensione  non  opera in danno del locatore che dimostri,
nelle  forme  di  cui  al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle
stesse  condizioni  richieste  per ottenere la sospensione medesima o
nelle  condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte
le  procedure  esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive  modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente  articolo  si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni
dalla  L.  28  febbraio  2008,  n. 31 ha disposto (con l'art. 22-ter,
comma 1) che "Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire
il  passaggio  da  casa  a  casa per le particolari categorie sociali
individuate  dalla  legge  8  febbraio  2007,  n.  9, in attesa della
compiuta  realizzazione  dei  programmi  concordati  all'esito  della
concertazione  istituzionale  per  la  programmazione  in  materia di
edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata
legge  n.  9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita  locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui
al  comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa fino al 15
ottobre 2008."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni dalla
L.  18 dicembre 2008, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"al  fine  di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio
da  casa  a  casa  per  le  particolari categorie sociali individuate
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  8 febbraio 2007, n. 9, in
attesa  della  realizzazione delle misure e degli interventi previsti
dal  Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio   per   finita  locazione  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo,  e'  ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni
di cui al comma 1 del presente articolo 1".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni dalla
L.  18 dicembre 2008, n. 199, come modificato dal D.L. 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha
disposto  (con  l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il disagio
abitativo  e  di  favorire  il  passaggio  da  casa  a  casa  per  le
particolari  categorie  sociali individuate dall'articolo 1, comma 1,
della  legge  8  febbraio  2007,  n. 9, in attesa della realizzazione
delle  misure  e  degli  interventi  previsti  dal Piano nazionale di
edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione  degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino
al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2009,
nei  comuni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9."
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni dalla
L.  18  dicembre  2008,  n. 199, come modificato dal D.L. 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010,
n.  25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il
disagio  abitativo  e  di favorire il passaggio da casa a casa per le
particolari  categorie  sociali individuate dall'articolo 1, comma 1,
della  legge  8  febbraio  2007,  n. 9, in attesa della realizzazione
delle  misure  e  degli  interventi  previsti  dal Piano nazionale di
edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione  degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino
al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2010,
nei  comuni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9."
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni dalla
L.  18  dicembre  2008,  n. 199, come modificato dal D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di ridurre il
disagio  abitativo  e  di favorire il passaggio da casa a casa per le
particolari  categorie  sociali individuate dall'articolo 1, comma 1,
della  legge  8  febbraio  2007,  n. 9, in attesa della realizzazione
delle  misure  e  degli  interventi  previsti  dal Piano nazionale di
edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione  degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino
al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2011,
nei  comuni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9".