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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025)
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Testo in vigore dal:  1-1-2025
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Art. 585

Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09; (101)
h-novies)
((per l'anno 2025: 106.096.389,27;))
h-decies)
((per l'anno 2026: 111.280.954,46;))
h-undecies)
((per l'anno 2027: 115.270.142,94;))
h-duodecies)
((per l'anno 2028: 117.930.173,98;))
h-terdecies)
((per l'anno 2029: 118.460.976,13;))
h-quaterdecies)
((per l'anno 2030: 118.986.677,33;))
h-quinquiesdecies)
((per l'anno 2031: 119.875.431,92;))
h-sexiesdecies)
((per l'anno 2032: 120.735.094,12;))
h-septiesdecies)
((per l'anno 2033: 121.650.530,63;))
h-duodevicies)
((per l'anno 2034: 122.812.631,53;))
h-undevicies)
((per l'anno 2035: 123.878.731,64;))
h-vicies)
((per l'anno 2036: 124.429.110,75;))

h-vicies semel)
((per l'anno 2037: 124.824.322,26;))

h-vicies bis)
((a decorrere dall'anno 2038: 125.108.190,75))
.
(11)(18)

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 57) che "A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093".
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AGGIORNAMENTO (18)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 66) che "Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014."
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AGGIORNAMENTO (101)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2024.