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LEGGE 30 aprile 1985, n. 163

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  5-5-1985

Art. 15

Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura


Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 è assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.
Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.
Confluiscono inoltre nel Fondo unico per lo spettacolo le somme stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo in applicazione delle seguenti disposizioni legislative:
a) regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, e regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547;
b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291;
e) primo comma, quarto alinea, dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308;
f) legge 13 aprile 1977, n. 141;
g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;
h) articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;
i) legge 9 febbraio 1982, n. 37;
l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
m) terzo, settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182.
Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.
Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilità sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 è valutato in lire tredici miliardi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.