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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal:  4-7-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali


Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:
a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;(2)
b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:
dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.
((3))

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.
Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28.
Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.
A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 maggio 1970, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato della somma di 4 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 giugno 1973, n. 308 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, è costituito:
dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62".