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LEGGE 10 maggio 1983, n. 182

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di tournees all'estero, di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 184 mila milioni per l'anno finanziario 1984.
In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il 1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di attività musicali all'estero, nonché a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 27.500 milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il 1984.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.
All'istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.
Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:
lire 500 milioni per le finalità previste dal primo comma, lettera g), n. 2;
lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m);
lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui al primo comma, lettera i), del citato articolo 45;
lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo 45.
All'articolo 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale".
Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.
Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamene agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.
All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:
a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;
b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.
Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera b), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.
Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.
All'articolo 44, quinto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti".
All'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente".
Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole "conseguiti dal film" sono aggiunte: "nel mercato cinematografico".