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LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni.
In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, un contributo straordinario di L. 5.300.000.000, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposto, quanto a L. 1.500.000.000 a favore del teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, sulla base dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, dell'aumento di attività derivante dalla ricostruzione dei teatri, della operatività in ambito pluriregionale, nonché per le esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni medesimi.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato limitatamente all'esercizio finanziario 1982 di lire 24.940 milioni.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire 23.200 milioni.
In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI) un contributo annuale di lire 5.000 milioni, non cumulabile con i contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sui fondi relativi alle attività teatrali di prosa.
Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni è concesso all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980.
Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.
Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per:
a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate;
b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari;
c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica;
d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato, nonché la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi;
e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonché dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale.
Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.
Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato articolo 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.