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LEGGE 10 maggio 1983, n. 182

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1983

Art. 3



Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:
a) quanto a lire 181 miliardi per il 1983 e lire 195 miliardi per il 1984 sulla base della media aritmetica fra la percentuale di suddivisione già riconosciuta per l'assegnazione della quota di lire 86.500 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e la media aritmetica delle percentuali di suddivisione già riconosciute per la ripartizione della quota di lire 55.200 milioni di cui allo stesso articolo 2;
b) quanto a lire 5 miliardi sulla base delle percentuali derivanti dalle differenze positive fra le percentuali già riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate per l'anno 1982 in applicazione dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, con esclusione della quota di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, e le percentuali derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla precedente lettera a).
I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno la facoltà di provvedere, con effetto liberatorio, a cessioni in favore dell'ENPALS, a valere sui contributi statali dell'esercizio in corso, a fronte degli obblighi contributivi correnti nei confronti del predetto ente.
L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di cui trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.
Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonché dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.
Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera a), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni. L'ammontare di lire 200 milioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, è elevato ad un ammontare non superiore a lire 400 milioni. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si intendono applicabili anche alle iniziative di cui all'articolo 40, primo comma, lettera a), e secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.
I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-84, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai deficit di cui al successivo decimo comma. L'eventuale deficit di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.
Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso all'esercizio finanziario 1982.
Lo stanziamento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), è utilizzato per il sostegno di:
iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;
iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;
iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.
Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative cinematografiche e teatrali all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti per il sostegno delle attività in Italia di cui al precedente articolo 1, quinto comma, e - limitatamente alle attività di cui all'articolo 45, primo comma, punti b) e c), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 - undicesimo comma, secondo le modalità ed i criteri di assegnazione previsti per i rispettivi fondi.
Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965 n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000.
Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.
All'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma:
"L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161".
Il divieto, di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere contributi e premi a film prodotti con il concorso finanziario dello Stato, non si applica nei confronti delle imprese che partecipino alla produzione dei film di cui all'articolo 45, primo comma, lettera m), della predetta legge, e all'articolo 1, quindicesimo comma, lettera a), della presente legge.
All'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge".
A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.
Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza per la concessione di sovvenzioni e contributi da attività svolte nell'anno precedente.