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LEGGE 30 aprile 1985, n. 163

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Fondo unico per lo spettacolo 
 
  Per il sostegno finanziario  ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
organismi  ed  imprese   operanti   nei   settori   delle   attivita'
cinematografiche, musicali, di  danza,  teatrali,  circensi  e  dello
spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed  il  sostegno  di
manifestazioni ed iniziative di carattere e  rilevanza  nazionali  da
svolgere in  Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del turismo e  dello  spettacolo,  il  Fondo
unico per lo spettacolo. ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
631) che "Il Fondo unico per lo  spettacolo  di  cui  all'articolo  1
della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di  Fondo
nazionale per lo spettacolo dal vivo".