stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra
1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato.
2. L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per una durata fino a quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ai fini della successiva destinazione sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
.(1)
7. Ove all'esito del collaudo del termovalorizzatore, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore.
8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. Ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto.La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento della funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto che "al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: "30 milioni di euro annui"sono inserite le seguenti: "per quindici anni a decorrere dall'anno 2010"".