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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 26-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  superamento  della  fase  di  prima  emergenza
connessa agli eventi sismici del 6  aprile  2009  verificatisi  nella
regione Abruzzo attraverso la definizione dell'assetto di  competenze
degli enti coinvolti, allo scopo di  consentire  che  la  fase  della
ricostruzione proceda di  pari  passo  rispetto  agli  interventi  di
assistenza alla popolazione; 
  Considerato che l'emergenza in atto nel  settore  dei  rifiuti  nel
territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in
considerazione del complesso di attivita' svolte, si rende necessario
definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il  rientro  nel
regime ordinario, evitando altresi' che le attivita' di gestione  dei
rifiuti siano negativamente incise dalle procedure  per  la  completa
definizione delle attivita' afferenti al passaggio di consegne; 
  Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere
adeguatamente   fronteggiati    soltanto    attraverso    l'immediato
rafforzamento della capacita' operativa  del  Servizio  nazionale  di
protezione  civile  e  che  pertanto  si  rende  necessario  adottare
disposizioni urgenti per rendere  piu'  incisivi  gli  interventi  di
protezione  civile  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di emanare  disposizioni
per l'adozione di misure straordinarie di  carattere  amministrativo,
atte a  consentire  la  realizzazione  di  interventi  urgenti  nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico,  anche  al  fine  di
salvaguardare la  sicurezza  delle  infrastrutture  e  il  patrimonio
ambientale e culturale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009 ; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della  difesa,
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni  in
          relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009. 
 
  1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, assume  le  funzioni  di  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  a
decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello  stato  di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui  alle  ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate  per  superare  il
contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso  e
di assistenza  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dai  medesimi
eventi, ad esclusione  degli  interventi  per  il  completamento  del
progetto  C.A.S.E.  e  dei  moduli  abitativi  provvisori   (MAP)   e
scolastici (MUSP). In considerazione di quanto previsto  dal  periodo
precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalita' delle
attivita' di monitoraggio del  rischio  sismico,  e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. Al relativo onere si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.  Il  Commissario
delegato puo' nominare quali sub-Commissari i sindaci dei  comuni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
nonche' i presidenti delle province interessate,  per  le  rispettive
competenze. Per tali incarichi  non  spettano  rimborsi,  compensi  o
indennita' di alcun genere. 
  2. Il Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  cessa  dall'incarico  il  31
gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario  delegato  -
Presidente della regione Abruzzo  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze lo stato degli interventi  realizzati  e  in  corso  di
realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte
le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
e la tipologia della  spesa,  nonche'  la  situazione  analitica  dei
debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni  assunti  per  il
superamento  dell'emergenza,   con   l'indicazione   della   relativa
scadenza,  ai  fini  del  successivo  subentro.  Con  ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2009,  vengono  disciplinati  il  passaggio  di
consegne, il trasferimento delle residue  risorse  finanziarie  e  le
modalita'  di  controllo  della  spesa  per  la   ricostruzione   del
territorio abruzzese. 
  2-bis.  Ferma  la  previsione  di  cui   all'articolo   2-bis   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo e' tenuto a trasmettere
al  Parlamento  informative  sulle  spese  sostenute  nella  fase  di
emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e a conclusione dell'emergenza. 
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso  che  la
presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di  cui
alle medesime disposizioni e' dovuta limitatamente  a  quelli  per  i
quali le udienze processuali erano fissate  in  data  ricompresa  nel
periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione  dei
processi  tributari  di  primo  e   secondo   grado   e   di   quelli
amministrativi di primo grado gia' definiti. 
  2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "9-bis.  Le  ordinanze  di  cui  all'articolo  191  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
limitatamente ai territori colpiti dagli eventi  sismici  di  cui  al
presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte". 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 8, comma 5-bis) che
"Le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  l  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26,  sono  integralmente  ripristinate  per  l'anno
2013".