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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure  in  materia  tributaria  e  di  sostegno  alle imprese e alle
famiglie,  al  fine  di  consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


             Proroghe non onerose di termini in scadenza

  1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei  regimi  giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  da  adottare  ((.  .  .))  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere  disposta l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui
al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
  ((2-bis.  Le  proroghe  di  termini di cui al comma 2 sono disposte
previo  parere della Commissione parlamentare per la semplificazione,
di  cui  all'articolo  14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.
246,  e  successive  modificazioni,  e delle Commissioni parlamentari
competenti  per  le  conseguenze  di  carattere finanziario. I pareri
parlamentari  sono  resi  entro  il  termine  di  dieci  giorni dalla
trasmissione  degli  schemi  dei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  che,  decorso  il  termine,  possono  essere  comunque
adottati.
  2-ter.  Al  comma  1  dell'articolo  245 del decreto legislativo 19
febbraio  1998,  n.  51,  e successive modificazioni, le parole: "non
oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre
il 31 dicembre 2011".
  2-quater.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
2009,  n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "il  cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2009"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  cui mandato e' scaduto il 31
dicembre 2010";
    b)  le  parole:  "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2011";
    c)  le  parole:  "a far data dal 1° gennaio 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2011";
    d)  le  parole:  "non  oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".
  2-quinquies.  I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella
1,  allegata  al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data
successiva  al  31  marzo  2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La
disposizione  di cui al presente comma non si applica ai termini e ai
regimi  giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno  2008,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2
agosto  2008,  n.  129,  e  a  quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
maggio  1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al
comma  2  del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo
12,  comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta
fermo   quanto  previsto  dal  citato  articolo  12,  comma  7,  come
modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
  2-sexies.  Il  termine  di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA.
articolo  17,  comma  19,  del  decreto-legge  1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di
cui  alla  tabella  1,  si  intende  riferito  anche  agli idonei nei
concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
  2-septies.  L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39,  si  interpreta  nel  senso  che  le modificazioni degli obblighi
assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi
successori  o  aventi  causa,  sono inefficaci, anche se contenuti in
emendamenti  statutari,  prima  della decorrenza dei termini previsti
nel concordato)).