DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 6-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
                             Concordato 
 
  1.  Nel  programma  ((...))  il  commissario   straordinario   puo'
prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di
cui deve indicare  dettagliatamente  le  condizioni  e  le  eventuali
garanzie. Il concordato puo' prevedere: 
a) la suddivisione dei  creditori  in  classi  secondo  la  posizione
   giuridica ed interessi economici omogenei; 
b) trattamenti differenziati  fra  creditori  appartenenti  a  classi
   diverse; 
c) la ristrutturazione dei debiti e la  soddisfazione  dei  creditori
   attraverso qualsiasi forma tecnica, o  giuridica,  anche  mediante
   accollo, fusione o altra operazione societaria ;  in  particolare,
   la  proposta  di  concordato  puo'  prevedere  l'attribuzione   ai
   creditori, o ad alcune categorie di essi  nonche'  a  societa'  da
   questi partecipate , di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche
   convertibili in azioni o altri strumenti finanziari  e  titoli  di
   debito; 
c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita'  delle  imprese
   interessate dalla proposta  di  concordato.  Potranno  costituirsi
   come assuntori anche i creditori o societa' da questi  partecipate
   o societa',  costituite  dal  commissario  straordinario,  le  cui
   azioni siano destinate  ad  essere  attribuite  ai  creditori  per
   effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno  essere
   trasferite   all'assuntore   le   azioni   revocatorie,   di   cui
   all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario  fino  alla
   data  di  pubblicazione  della  sentenza   di   approvazione   del
   concordato. 
  1-bis. La  presentazione  della  proposta  di  concordato  comporta
l'interruzione delle operazioni di accertamento  del  passivo.  Anche
prima della presentazione, il commissario straordinario puo' chiedere
al giudice delegato di disporre la sospensione  delle  operazioni  di
verifica dello stato passivo, quando vi siano  concrete  possibilita'
di proporre il concordato. 
  2. La proposta di concordato puo' essere unica  per  piu'  societa'
del   gruppo   sottoposte   alla   procedura    di    amministrazione
straordinaria, ferma  restando  l'autonomia  delle  rispettive  masse
attive e passive. Da tale autonomia  possono  conseguire  trattamenti
differenziati, pur all'interno della stessa classe  di  creditori,  a
seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui la
proposta di concordato si riferisce. 
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166. 
  4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo  57  del
decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma ((...)),  il
commissario straordinario trasmette alla  cancelleria  del  tribunale
copia  del  programma  autorizzato,  depositando  presso  il  giudice
delegato istanza di concordato. 
  5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma,
deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis,  e,  in
ogni  caso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;
unitamente alla proposta di  concordato  deve  essere  pubblicato  il
provvedimento del giudice delegato che  fissa  il  termine  entro  il
quale  l'imprenditore  insolvente,  i   creditori   ed   ogni   altro
interessato possono depositare presso la  cancelleria  del  tribunale
documenti  e  memorie  scritte  contenenti  le  proprie  osservazioni
sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati  e  sulle  relative
cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano
nell'elenco dei creditori possono depositare  istanza  di  ammissione
dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. 
  6. Nei successivi sessanta  giorni  il  giudice  delegato,  con  la
collaborazione del commissario straordinario, forma gli  elenchi  dei
creditori ammessi o ammessi con riserva  e  di  quelli  esclusi,  con
indicazione dei relativi importi e delle  cause  di  prelazione;  nel
caso  di  ammissione  di  strumenti  finanziari  che  non  consentano
l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi
nell'elenco  i  crediti  relativi  all'importo  complessivo  di  ogni
singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei  creditori
ammessi o ammessi  con  riserva  e  di  quelli  esclusi  sono  quindi
depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi
con  decreto  del  giudice  delegato.  Il  commissario  straordinario
comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione,  a  spese  della
procedura,  in  due  o  piu'  quotidiani  a  diffusione  nazionale  o
internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, determinata
dal giudice  delegato,  e  comunque  attraverso  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito  in
cancelleria  degli  elenchi  suddetti,  invitando   i   creditori   e
l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con
le stesse modalita', il provvedimento di cui al comma 7. I  creditori
esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi  con  riserva  possono
fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato  secondo  la
disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del  regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267.  I  creditori  ammessi  possono  impugnare  le
ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo  100  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e
l'impugnazione sono determinati in quindici giorni  per  i  creditori
residenti  in  Italia  e  in  trenta  giorni  per  quelli   residenti
all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli
elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente comma. Non
si applica la disposizione del  terzo  comma  dell'articolo  100  del
regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  ma  il  giudice  puo',  ove
riscontri fondati elementi e tenuto  anche  conto  del  rapporto  tra
l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del  credito
contestato,  adottare  gli  opportuni  provvedimenti,  se  del  caso,
ordinando    l'accantonamento    delle     somme     ovvero     anche
l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai  titolari
di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni.  Ove  sia
disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono  esercitare  i
diritti di opzione e partecipare alle assemblee  societarie,  ma  non
effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento  che
decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia'
attribuite al soggetto  il  credito  del  quale  sia  stato  ritenuto
insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate. 
  7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6,  il
giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine  entro  cui  i
creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare
sulla  proposta  di  concordato,  indicando  una  data  compresa  nei
sessanta giorni successivi alla data di  comunicazione  dell'avvenuto
deposito degli elenchi  di  cui  al  comma  6.  Il  giudice  delegato
stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al voto dei portatori
di strumenti finanziari il cui  importo  complessivo  e'  gia'  stato
ammesso al voto. 
  8. Il concordato e' approvato se riporta  il  voto  favorevole  dei
creditori che rappresentino la maggioranza  dei  crediti  ammessi  al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori,  il  concordato
e'  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei  creditori  che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. I  creditori  possono  esprimere  il  loro  voto,  da  fare
pervenire presso la cancelleria del tribunale nel  termine  stabilito
dal   giudice   delegato,   tramite   telegramma,   ovvero    lettera
raccomandata, ovvero altra  modalita'  ritenuta  idonea  dal  giudice
delegato medesimo. I creditori che non  fanno  pervenire  il  proprio
voto o che non si legittimano al voto entro il  suddetto  termine  si
ritengono  favorevoli  all'approvazione   del   concordato.   PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  3  MAGGIO  2004,  N.   119,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166. PERIODO SOPPRESSO  DAL
D.L. 3 MAGGIO 2004, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5
LUGLIO 2004, N. 166. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  3  MAGGIO  2004,  N.
119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 LUGLIO 2004, N. 166. 
  9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta,  il  tribunale
approva il concordato con sentenza in  camera  di  consiglio.  Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale,  riscontrata
in ogni caso la maggioranza di cui al  comma  8,  puo'  approvare  il
concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di  creditori,
se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato
e  qualora  ritenga  che  i  creditori   appartenenti   alle   classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato  in  misura
non  inferiore  rispetto   alle   altre   alternative   concretamente
praticabili. 
  10. La sentenza che approva o respinge il concordato e' pubblicata,
oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a
diffusione nazionale e, se del  caso,  internazionale,  ovvero  altra
forma ritenuta idonea,  secondo  le  modalita'  ed  entro  i  termini
stabiliti con la sentenza stessa.  La  sentenza  e'  provvisoriamente
esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti  i  creditori  per
titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura
di amministrazione straordinaria;  determina  altresi',  in  caso  di
concordato con assunzione,  l'immediato  trasferimento  all'assuntore
dei  beni  cui  si  riferisce  la  proposta  di  concordato  compresi
nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o, nel  caso
di concordato  per  assunzione,  l'assuntore,  provvedono,  anche  in
pendenza di impugnazione,  all'esecuzione  del  concordato  sotto  la
vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro
delle  attivita'  produttive.  La  sentenza  puo'  essere   impugnata
dall'imprenditore  insolvente,  dai  creditori  e   dal   commissario
straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro
il termine di quindici giorni decorrenti  dalla  pubblicazione  della
stessa secondo le  modalita'  sopra  indicate.  L'impugnazione  della
sentenza non ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva. 
  11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con  il
passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. 
  11-bis.  Ferma  la  prosecuzione  dell'attivita'  d'impresa,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza  che  respinge  il
concordato, il commissario straordinario puo' presentare al  Ministro
delle attivita' produttive un programma  di  cessione  dei  complessi
aziendali, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  n.  270.  Se  il  programma  di   cessione   e'
autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere,  in
deroga a quanto  previsto  dalla  medesima  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 270, una durata non superiore a due  anni,  decorrenti
dalla data  di  autorizzazione  del  programma  di  cessione.  Se  il
programma di cessione non e' tempestivamente presentato al  Ministro,
ovvero non e'  autorizzato,  il  tribunale,  sentito  il  commissario
straordinario,   dispone   la   conversione   della   procedura    di
amministrazione straordinaria in fallimento.  Restano  in  ogni  caso
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli  organi  della
procedura. (9) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
2-septies) che il presente articolo si interpreta nel  senso  che  le
modificazioni  degli  obblighi  assunti  attraverso   il   concordato
dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa,  sono
inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima  della
decorrenza dei termini previsti nel concordato.