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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2

Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti sul contenimento delle spese
negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
((il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti))
: "Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti.
((Per l'anno 2011))
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali
(( . .
. ))
ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli
((. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3))
."; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: "consiglieri comunali" sono inserite le seguenti: "e dei consiglieri provinciali"
((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia"))
.
((
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "pari a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "pari a un quarto";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia".
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, è inserito il seguente:
"185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"".
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare";
b) alla lettera a):
1) dopo le parole: "difensore civico" è inserita la seguente: "comunale";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";
c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti";
e) alla lettera e), le parole da: "facendo salvi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".
1-quinquies. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente:
"186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: "ai comuni montani" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni appartenenti alle comunità montane";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
b) il terzo periodo è soppresso
))
((2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".))