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LEGGE 25 novembre 1983, n. 649

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  1-12-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 4:
nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983" sono sostituite con le altre: "in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983";
le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 26" sono sostituite con le altre: "di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26"; dopo le parole: "si provvede", sono inserite le altre: ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria":
il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985";
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata";
al comma 2, dopo le parole: "devono presentare", sono inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza";
al comma 2, le parole: "31 gennaio 1985" sono sostituite con le altre: "31 marzo 1985" e sono aggiunte, in fine, le seguenti altre parole: ", e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati".
All'articolo 7, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
All'articolo 8:
sono soppresse le parole: ", con l'aliquota del 30 per cento"; dopo le parole: "pagamento dei proventi", sono inserite le altre: "del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati;"; nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "nella misura del 30 per cento".
All'articolo 9:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi";
il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.
2. Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa".
All'articolo 11:
al comma 2, sono soppresse le parole: ", in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti,";
sono aggiunti i seguenti commi:
"2.1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.
2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.
3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate".