REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1927, n. 436

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1927.
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510 (in G.U. 29/03/1928, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
Testo in vigore dal: 26-4-1927
 
                              Art. 29. 
 
  Il Ministro per le finanze puo', con suo  decreto,  autorizzare  le
societa' esercenti la vendita  a  rate  di  autoveicoli  ad  emettere
obbligazioni, anche per somma eccedente il capitale versato e tuttora
esistente secondo  l'ultimo  bilancio  approvato,  o  speciali  buoni
fruttiferi, per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli
autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.