DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-10-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
          Tenuta e conservazione delle scritture contabili 
 
  ((Fermo restando quanto stabilito dal codice civile  per  il  libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per  i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie  di  cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma  dell'articolo  14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice  stesso  e
numerate progressivamente in ogni pagina, in  esenzione  dall'imposta
di bollo. Le  registrazioni  nelle  scritture  cronologiche  e  nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere  eseguite  non  oltre
sessanta giorni)). 
  Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente  decreto,
di altre leggi tributarie, del codice  civile  o  di  leggi  speciali
devono essere  conservate  fino  a  quando  non  siano  definiti  gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre
il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da  altre
leggi tributarie, salvo il  disposto  dell'articolo  2457  del  detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari
devono essere conservati fino a  quando  i  dati  contabili  in  essi
contenuti non siano stati stampati  sui  libri  e  registri  previsti
dalle vigenti  disposizioni  di  legge.  L'autorita'  adita  in  sede
contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione  alle  scritture
rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. 
  Fino allo stesso termine di cui al precedente comma  devono  essere
conservati ordinatamente, per ciascun  affare,  gli  originali  delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti  e  le  copie  delle
lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. 
  Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate
modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del  registro  dei   beni
ammortizzabili  e  del  registro  riepilogativo  di   magazzino,   in
considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.