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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974 al: 28-3-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessità di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente: della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Dichiarazione dei soggetti passivi


Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi fondiari, a condizione, per questi ultimi, che non siano complessivamente superiori ad annue L. 360.000 e che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131;
c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue L. 840.000, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
d) i lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, prima della scadenza del termine stabilito per la dichiarazione, il certificato previsto nel primo comma dall'art. 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8 e recante la attestazione dell'inesistenza di altri redditi sottoscritta dal lavoratore. Se a formare il reddito complessivo del lavoratore concorrono redditi di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'esonero compete a condizione che il reddito complessivo sia inferiore a quattro milioni di lire e sia costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte.
Ai fini del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.