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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  1972,  n.  202,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai  sensi  del  secondo
comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825,  alla
integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente:  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il  tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                 Dichiarazione dei soggetti passivi 
 
  Ogni  soggetto  passivo  deve  dichiarare  annualmente  i   redditi
posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, di  cui  al  successivo
art. 13, devono presentare la dichiarazione  anche,  in  mancanza  di
redditi. 
  La dichiarazione e' unica agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche  o  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione  degli
elementi attivi e  passivi  necessari  per  la  determinazione  degli
imponibili secondo le norme che disciplinano  le  imposte  stesse.  I
redditi per  i  quali  manca  tale  indicazione  si  considerano  non
dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. 
  La dichiarazione delle persone  fisiche  e'  unica  per  i  redditi
propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili  a
norma dell'articolo 4 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali  l'imposta
si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1,  lettere
da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle
lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto
testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da  soggetti
non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. 
  Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: 
    a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che
non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; 
    b) le persone fisiche non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari  per
un  importo  complessivo,  al  lordo   della   deduzione   ((di   cui
all'articolo 10, comma 3-bis)), del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; (64) 
    b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di  scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti  a
ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  e  il  reddito  fondiario
dell'abitazione principale e sue pertinenze purche'  di  importo  non
superiore a quello della deduzione ((di cui  all'articolo  10,  comma
3-bis)), del citato testo unico delle imposte sui redditi; (64) 
    c) le persone fisiche non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti  a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di   imposta,   reddito   fondiario
dell'abitazione principale e sue pertinenze purche'  di  importo  non
superiore a quello della deduzione ((di cui  all'articolo  10,  comma
3-bis)), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nonche' altri redditi per i quali la differenza tra  l'imposta  lorda
complessiva e l'ammontare spettante  delle  detrazioni  di  cui  agli
articoli 12 e 13 del  citato  testo  unico,  e  le  ritenute  operate
risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
fini della scelta della destinazione dell'8  per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche  prevista  dall'articolo  47  della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano  le  intese
con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,  comma  3,  della
Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato  con  il
decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato  di
cui all'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed
entro il termine stabilito per la presentazione  della  dichiarazione
dei redditi; (64) 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; 
    e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314. 
  Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il  contribuente
ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi. 
  Se piu' soggetti  sono  obbligati  alla  stessa  dichiarazione,  la
dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. 
  Per  le  persone  fisiche  legalmente  incapaci   l'obbligo   della
dichiarazione spetta al rappresentante legale. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio  1976,  n.  179
(in G.U. 1ª s.s. 21/07/1976, n. 191), ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(delega legislativa  al  Governo  della  Repubblica  per  la  riforma
tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R.  29  settembre
1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario),
nelle parti in cui le relative norme dispongono: 
    a)  che  per  la  determinazione  del  reddito  complessivo  sono
imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, oltre  ai  redditi  propri,  i  redditi  della
moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita'  della
moglie legalmente ed effettivamente separata), e che  i  redditi  dei
coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; 
    b) che non e' soggetto passivo  dell'imposta  la  moglie,  i  cui
redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a),  del
d.P.R. n. 597 del 1973; 
    c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche'
per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie  a
lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; 
    d) che la moglie, la quale non sia legalmente  ed  effettivamente
separata, e' tenuta ad indicare al  marito,  quale  soggetto  passivo
dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a  questo  occorrenti
perche' possa adempiere l'obbligo  della  dichiarazione  dei  redditi
come sopra a lui imputati". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920, ha disposto (con l'art. 4  comma
6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  si
applicano alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
relativamente alle dichiarazioni da presentare a  decorrere  da  tale
data". 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 13 maggio 1999, n.133 ha disposto (con l'art. 18 comma 6) che
"I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma b-quater,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  contenuti
nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione
di cui al comma 5 del presente articolo."