DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 17-4-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                     ((Coniugi e figli minori.)) 
 
  ((Ai fini della determinazione  del  reddito  complessivo  o  della
tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti: 
    a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione  legale
di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile  sono  imputati
per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi; 
    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo  patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile  sono  imputati
per meta' del loro ammontare netto  a  ciascuno  dei  coniugi.  Nelle
ipotesi previste dall'articolo 171 del detto  codice  i  redditi  dei
beni che rimangano destinati al  fondo  sono  imputati  per  l'intero
ammontare  al  coniuge  superstite  o  al  coniuge  cui   sia   stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; 
    c) i redditi dei beni dei  figli  minori  soggetti  all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare  netto
a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta a un solo genitore i redditi gli sono  imputati  per  l'intero
ammontare)). 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179  (in
G.U. 1a s.s.  21/07/1996,  n.  191)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche) ), nelle  parti  in  cui  le  relative
norme  dispongono:  a)  che  per  la   determinazione   del   reddito
complessivo  sono  imputati  al  marito,   quale   soggetto   passivo
dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  oltre  ai  redditi
propri, i redditi della moglie  (eccettuati  quelli  che  sono  nella
libera  disponibilita'  della  moglie  legalmente  ed  effettivamente
separata), e  che  i  redditi  dei  coniugi  sono  cumulati  al  fine
dell'applicazione  dell'imposta;  b)  che  non  e'  soggetto  passivo
dell'imposta la moglie, i cui redditi siano  imputati  al  marito  ai
sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;  c)  che  la
dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi
propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili
a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie,  la
quale non sia legalmente ed effettivamente  separata,  e'  tenuta  ad
indicare  al  marito,  quale  soggetto  passivo   dell'imposta,   gli
elementi, i dati e le  notizie  a  questo  occorrenti  perche'  possa
adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a  lui
imputati.