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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal:  22-7-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti principi e, criteri direttivi:
1) carattere personale e progressivo dell'imposta;
2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito;
3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni annue complessive. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;
((7))

4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;
5) inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale;
6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto;
7) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella A;
8) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;
9) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, purché si tratti di cooperative nei cui statuti siano inderogabilmente indicati, e in fatto osservati, i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: a) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; b) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 6), con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;
10) applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, il cui reddito non superi tre milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 9) con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;
11) ulteriore detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 9);
12) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella B per le altre persone a carico;
13) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;
14) classificazione di redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;
15) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto;
16) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;
17) accertamento unitario dei redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da società degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle società estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;
18) estensione dei principi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;
19) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: a) delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, e di altri rapporti di collaborazione permanente e coordinata;, in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima su tutto il reddito; b) delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota sarà applicata sull'intero ammontare netto, ridotto a tre quinti e a quattro quinti per le indennità non superiori, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quaranta milioni. Dagli importi delle indennità verranno dedotte lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione dell'indennità;
20) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento;
21) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 6), 9), lettera b), 11) e 12). Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al numero 4). Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9;
22) non computabilità, ai fini dell'imposta, dei benefici previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.
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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/7/1976, n.191) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) nelle parti in cui la norma dispone: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltrechè per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.