LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 47 
 
  Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e  sino  a
tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo  edifici
di culto in forza delle presenti  norme  sono  iscritte  in  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro,  verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo  stato  di
previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e  n.  2071  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del  capitolo
n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
  A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base  delle  dichiarazioni  annuali,  e'  destinata,  in
parte, a scopi di interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a
diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere  religioso
a diretta gestione della Chiesa cattolica. (2) (3) (4) (6) 
  Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite  sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi. A decorrere dalla dichiarazione dei redditi  per
l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale,
il contribuente puo' scegliere tra le cinque tipologie di  intervento
di  cui  all'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1998,  n.  76,  secondo  le
modalita' definite con il provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate di approvazione del modello 730. In caso di scelte  non
espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce  in
proporzione alle scelte espresse ((e  la  quota  a  diretta  gestione
statale e' ripartita tra  gli  interventi  di  cui  all'articolo  48,
secondo le finalita'  stabilite  annualmente  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri o, in  assenza,  in  proporzione  alle  scelte
espresse)).((11)) 
  Per gli anni finanziari 1990, 1991 e  1992  lo  Stato  corrisponde,
entro il mese di marzo di ciascun anno,  alla  Conferenza  episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio  complessivo  entro
il mese di giugno 1996, una somma  pari  al  contributo  alla  stessa
corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo  Stato  corrisponde
annualmente, entro il mese  di  giugno,  alla  Conferenza  episcopale
italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro  il  mese  di
gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una  somma  calcolata
sull'importo liquidato dagli uffici sulla  base  delle  dichiarazioni
annuali  relative  al  terzo   periodo   d'imposta   precedente   con
destinazione alla Chiesa cattolica. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 69)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro  annui
a decorrere dal 2004". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  e  successive  modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   (IRPEF),   e'
incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
279) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'anno
2013 e 14 milioni per l'anno 2014." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
592) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha disposto (con l'art. 8, comma 2)
che la  presente  modifica  produce  effetti,  con  riferimento  alle
risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione  nell'anno  2023.
Dall'anno 2024 all'anno  2027  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri include tra gli interventi  tra  cui  ripartire  le  risorse
anche quelli relativi al recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dalle
altre dipendenze patologiche.