DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di  talune
       obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti 
 
  1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
nella misura del 12,50 per cento, gli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo  1,  nonche'
gli interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  degli  altri
titoli di cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601,  ed  equiparati,  emessi  in
Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti  dai
seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: 
    a) persone fisiche; 
    b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, escluse le societa'  in  nome  collettivo,  in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; 
    ((c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),  e  quelli
di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico,  n.  917  del  1986,
esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;)) 
    d)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2001,  N.   351,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 410; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47; 
    f)  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche. 
  1-bis. Sono soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte  maturata  nel
periodo  di  possesso,  gli  interessi  ed   altri   proventi   delle
obbligazioni e titoli similari  dovuti  da  soggetti  non  residenti.
L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento  anche  sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10  settembre  1992,
indipendentemente dalla scadenza. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. 
  1-quater.  L'imposta  di  cui  al  comma  1-bis  si  applica  sugli
interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al  comma
1. (17) 
  2. L'imposta sostitutiva di cui al commi 1  e  1-bis  e'  applicata
dalle banche, dalle  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  dalle
societa' fiduciarie, dagli agenti  di  cambio  e  da  altri  soggetti
espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del  tesoro,  residenti  in  Italia,  che
comunque intervengono nella riscossione  degli  interessi,  premi  ed
altri  frutti  ovvero,  anche  in   qualita'   di   acquirenti,   nei
trasferimenti dei  titoli  di  cui  al  commi  1  e  1-bis.  Ai  fini
dell'applicazione dell'imposta  sostitutiva,  per  trasferimento  dei
titoli si intendono le cessioni e  qualunque  altro  atto,  a  titolo
oneroso o gratuito,  che  comporta  il  mutamento  della  titolarita'
giuridica dei titoli. (17) 
  3. Per i  buoni  postali  di  risparmio  l'imposta  sostitutiva  e'
applicata dall'Ente poste italiane conformemente  a  quanto  disposto
dall'art. 5, comma 2. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle  poste  e
delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di  amministrazione
dell'Ente  poste  italiane,  possono  essere  stabilite   particolari
modalita' applicative della presente disciplina, anche  agli  effetti
dell'art. 7. (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  8,  comma  4,
lettera c)) che "le disposizioni del decreto  legislativo  1°  aprile
1996, n. 239 si applicano  agli  strumenti  finanziari  di  cui  alle
lettere a) e b) del  presente  comma.  Sugli  interessi  relativi  ai
suddetti titoli l'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del
citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si  applica  nella  misura
del 5 per cento." 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012".