DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 168. 
                              (Esperti) 
 
  L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli  uffici
centrali  o  nelle  rappresentanze  diplomatiche   e   negli   uffici
consolari, per l'espletamento di specifici incarichi  che  richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire  con
funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o  di
Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. 
  Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di  carattere  tecnico   o
linguistico non possa  farsi  ricorso  per  incarichi  presso  uffici
all'estero ad esperti tratti dal personale  dello  Stato  o  da  Enti
pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri  puo'  utilizzare  in
via eccezionale, e fino ad  un  massimo  di  trenta  unita',  persone
estranee   alla   pubblica   Amministrazione   purche'   di   notoria
qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del  posto  che
esse sono destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza
professionale. Le persone predette devono essere  in  possesso  della
cittadinanza  italiana,  in  eta'  compresa  tra   i   trenta   e   i
sessantacinque  anni  e  godere  di  costituzione  fisica  idonea  ad
affrontare  il  clima  della  sede  cui  sono   destinate.   All'atto
dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano  promessa
solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non
crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a
indennizzo o liquidazione di alcun genere. 
  L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma
dei  precedenti  commi,  occupa  un  posto  espressamente  istituito,
sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi  dell'articolo  32,
nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche  ai  fini
del  trattamento  economico,  a  quello  di  primo  segretario  o  di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti,
ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco  la  qualifica
di addetto per il settore di  sua  competenza.  Per  gli  esperti  in
servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli  142,
143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili,  dell'articolo  148  e  le
disposizioni della parte terza per essi previste. 
  Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini  del  trattamento
economico a quello di primo consigliere,  attualmente  ricoperto  dai
singoli interessati, sino al termine definitivo  del  loro  incarico,
nonche' il posto di pari  livello  gia'  istituito  per  gli  esperti
regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,
e successive modificazioni.(21) 
  Gli incarichi di  cui  al  presente  articolo  sono  conferiti  con
decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il  Consiglio  di
amministrazione del Ministero, di concerto con  il  Ministro  per  il
tesoro e, per  il  personale  di  altre  Amministrazioni  o  di  Enti
pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi
sono biennali. Alla stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
incarichi  sono  revocabili  in  qualsiasi  momento  a  giudizio  del
Ministro per gli affari esteri. 
  Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono  collocati  fuori
ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). 
  ((Gli  esperti  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale puo'  utilizzare  a  norma  del  presente
articolo  non  possono  complessivamente  superare   il   numero   di
centosettantadue con l'esclusione delle unita'  riservate,  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
dell'articolo 2, comma 6-duodecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, allo svolgimento di particolari  compiti  relativi  alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza  nazionale  nonche'  al
contrasto della criminalita'  organizzata  e  di  tutte  le  condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,  delle  unita'
destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio  2002,  n.
189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina  e  delle  unita'
destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19  marzo
2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e
finanziaria  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato   e   dell'Unione
europea)). 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale
comandato o collocato fuori ruolo presso il  Ministero  degli  affari
esteri  in  virtu'  di  altre  disposizioni  ne'  a  quello   inviato
all'estero in missione temporanea. (14a) (15) (15a) (19) (27a)  (28a)
(46) (74) ((75)) 
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AGGIORNAMENTO (14a) 
  La L. 22 dicembre 1975, n. 685 come modificata dalla L.  26  giugno
1990, n. 162 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che  "A  tali
fini il contingenete  previsto  dall'articolo  168  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  aumentato  di
una quota di venti unita' riservata agli esperti del Servizio 
centrale antidroga." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ha disposto (con l'art. 11) che "Il
Dipartimento della  pubblica  sicurezza  puo'  destinare,  fuori  del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici consolari in  qualita'  di  esperti,  per  lo  svolgimento  di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 
  A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  aumentato
di una quota di venti unita', riservata agli esperti del Servizio 
centrale antidroga." 
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AGGIORNAMENTO (15a) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 71, comma 1)
che "Il contingente di cui all'articolo  168,  penultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una unita' da destinare alla Rappresentanza permanente 
d'Italia presso le Comunita' economiche europee." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 6 febbraio 1996, n.52 ha disposto (con l'art. 58 comma 1) che
"Fermo restando il  contingente  complessivo  fissato  dal  penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, il numero massimo  degli  esperti  inviati  ad
occupare un posto in organico  in  rappresentanze  permanenti  presso
Organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove 
unita'." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma  136)
che "Il contingente di cui al settimo  comma  dell'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a  78  unita'.
Il  sub  contingente  presso  le  Rappresentanze  permanenti   presso
organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le  4
unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52." 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 1  gennaio  1999  salvo  quanto  disposto  al  comma  2
dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in 
vigore del decreto stesso." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 6 febbraio 1996, n.52 come  modificato  dalla  L.  24  aprile
1998, n. 128 ha disposto (con l'art.  58  comma  2)  che  "Presso  la
Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e'  istituito,  con
le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel
ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 18 del  1967,  cui  e'  assegnato,  in
posizione di fuori ruolo, un  funzionario  della  carriera  direttiva
appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma,  designato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
autonome." 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 26 maggio 2000, n.147 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' elevato a ottantadue unita', di cui
quattro da destinare a posti di addetto agricolo.  Il  subcontingente
di esperti, tratti  dal  personale  dello  Stato  da  destinare  alle
rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, e' elevato
a quarantuno unita', comprese le quattro unita' fissate dall'articolo 
58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni." 
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AGGIORNAMENTO (27a) 
  La D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma  3)
che "A tali  fini  il  contingente  previsto  dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una quota di dodici unita', riservata agli esperti del 
Corpo." 
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AGGIORNAMENTO (28a) 
  La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 36,  comma  1)
che  "Nell'ambito  delle  strategie  finalizzate   alla   prevenzione
dell'immigrazione clandestina, il  Ministero  dell'interno,  d'intesa
con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  puo'  inviare  presso  le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  funzionari  della
Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure
e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali  fini  il  contingente
previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un  massimo  di
ulteriori undici unita', riservate  agli  esperti  della  Polizia  di
Stato, corrispondenti agli esperti nominati  ai  sensi  del  presente
comma." 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 23) che "Per
l'anno  2012  le  unita'  complessive  di  personale  diplomatico   e
amministrativo e del contingente degli esperti  di  cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
298, lettera a)) che "Al fine di rafforzare la tutela degli interessi
nazionali in ambito europeo e la  promozione  del  sistema  economico
italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi: 
    a) il  contingente  di  cui  all'articolo  168  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di
trenta unita'". 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 19 marzo  2001,  n.  68,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 4,  comma  3)  che  "A
tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  aumentato  di
una quota di venticinque unita', riservata agli esperti del Corpo".