DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
(Attivita'  internazionale  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato  e
                        dell'Unione europea) 
 
   1. Il Corpo della Guardia  di  finanza  promuove  e  attua,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
nonche' dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per  quanto  concerne  il
coordinamento delle forze di  polizia  in  materia  di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica,  forme  di  cooperazione  operativa,  a  livello
internazionale, con organismi collaterali esteri,  per  il  contrasto
delle violazioni in materia economica  e  finanziaria  a  tutela  del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1  e  per  lo  svolgimento  di
attivita'  di  supporto  e  consulenza   in   materia   economica   e
finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare,  fuori
dal  territorio  nazionale,  secondo  le  procedure  e  le  modalita'
previste  dall'articolo  168  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  proprio  personale,  che  operera'
presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,  in
qualita'  di  esperti.  ((In  deroga  ai  limiti  temporali  previsti
dall'articolo 168, quinto comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  al  medesimo  personale  possono
essere conferiti piu'  incarichi,  per  una  durata  complessiva  non
superiore a dodici anni. Al termine di un  periodo  massimo  di  otto
anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli  esperti  sono
reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilita'  di  ulteriore
destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche  e  uffici
consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente
periodo di otto anni)).((5)) 
   3. A tali fini  il  contingente  previsto  dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una quota di venticinque unita', riservata agli  esperti
del Corpo. 
   4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della
Guardia di finanza puo' destinare, con il  trattamento  di  cui  alla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, proprio personale anche  presso  le  sedi  istituzionali
competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito  internazionale
ed europeo. 
   5. All'onere derivante dall'applicazione  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo si provvede con  le  risorse  finanziarie  previste
dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78. 
   ((5-bis. Il servizio prestato  dagli  ufficiali  del  Corpo  della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e'  riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini  dell'avanzamento  al
grado superiore)). ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 16-quater,
comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano  fino  al
31 dicembre 2030.