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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  10-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visti i propri decreti 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Natura e Dipendenza)
1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.
Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo (ex art. 4, legge n. 78 del 2000).

Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione reca:
"76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
L'articolo 87 della Costituzione reca:
"87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
L'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione".
L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959,n. 189, reca:
"1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa porte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie: eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico: concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari: concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica: eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesta il suo intervento."
L'articolo 4, comma 2, legge a), della legge 31 marzo 2000, n. 78,reca:
"4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma l,sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;".

La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 11, della legge 15 marzo 1997,n. 59, reca:
"11. 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale:
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione dalle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa: estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un titolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni. Ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comporti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".
La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
La legge 11 marzo 1988, n. 66, reca: "Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e dai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze".
L'articolo 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) reca:
"16. Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale della Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, reca: "Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari".
L'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa) reca:
"10.1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate".

Note all'articolo 1:

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
"1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:
prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie;
eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione:
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico:
concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento."