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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 71

Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).
1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, può concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonché dall'articolo 13, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento.
Note all'art. 71:
- Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18concerne l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. L'art. 168 recita:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 dell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ad assumere in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico, in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea".
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota 1. L'art. 12, comma 5, lettera b), recita: "b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali".
- Il regolamento CEE n. 2088/85 è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 197 del 27 luglio 1985.
- Il regolamento CEE n. 2052/88 è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 185 del 15 luglio 1988.
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, è la legge finanziaria del 1986. L'art. 36 recita:
"Art. 36. - A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitaire, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 13, comma 2, recita:
"2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11, comma 3, lettera d), recita:"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".