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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal: 5-3-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1,  2, 3, 4, 5 della legge 13 luglio 1965, n.
891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative
all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della
delega predetta;
  Udita  la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13
luglio 1965, n. 891;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i  Ministri  per  il  tesoro,  per  la  pubblica  Istruzione,  per il
commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
         (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)

  L'Amministrazione   degli   affari   esteri   attende  ai  rapporti
dell'Italia  con  gli  altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni
internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e
convenzioni,  alla  tutela  dei  diritti e degli interessi pubblici e
privati  in  campo  internazionale,  allo  sviluppo  delle  attivita'
nazionali all'estero.
  In  relazione  a  tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri,
avuto  riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede
altresi'  al  coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita'
delle   altre   Amministrazioni   statali   e  degli  Enti  pubblici,
suscettibili di avere riflessi internazionali.