stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2026)
nascondi
Testo in vigore dal: 19-2-2026
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge  13  luglio  1965,  n.
891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative
all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; 
  Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della
delega predetta; 
  Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge  13
luglio 1965, n. 891; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto  con
i Ministri  per  il  tesoro,  per  la  pubblica  Istruzione,  per  il
commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
         (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri) 
 
  L'Amministrazione  degli  affari   esteri   attende   ai   rapporti
dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti  e  le  Organizzazioni
internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e
convenzioni, alla tutela dei diritti e  degli  interessi  pubblici  e
privati  in  campo  internazionale,  allo  sviluppo  delle  attivita'
nazionali all'estero ((, alla  promozione  della  crescita  economica
nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi  con
l'estero)). 
  In relazione a tali fini, l'Amministrazione  degli  affari  esteri,
avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale,  provvede
altresi' al coordinamento, ferme le competenze della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di  attivita'
delle  altre  Amministrazioni  statali   e   degli   Enti   pubblici,
suscettibili di avere riflessi internazionali.