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LEGGE 13 luglio 1965, n. 891

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1966)
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Testo in vigore dal:  14-8-1965

Art. 5


Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non ma.
no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.
All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.