stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 luglio 1965, n. 891

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1966)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-8-1965

Art. 3


Le norme delegate dovranno altresì stabilire:
1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonché l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1 aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unità, non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963.
In particolare le attuali carriere ad ordinamento speciale con i relativi ruoli aggiunti saranno unificate in un'unica carriera diplomatica ad ordinamento speciale comprendente diverse specializzazioni da attribuirsi nel modo che sarà determinato dalle norme delegate. L'organico della carriera diplomatica non sarà inferiore alle 1.000 unità da ripartirsi tra le singole qualifiche sulla base della consistenza effettiva del personale iscritto al 31 ottobre 1963 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici e aggiunti di provenienza, opportunamente maggiorata di una aliquota delle nuove disponibilità di posti. Alla carriera diplomatica saranno attribuite comunque le funzioni già assegnate alle diverse carriere ad ordinamento speciale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.
Per la carriera direttiva per i servizi amministrativi, il cui organico ammonterà a 150 unità, saranno previsti un adeguato sviluppo di carriera, la revisione e l'ampliamento delle relative attribuzioni l'elevazione.
al 50 per cento della percentuale degli impiegati che possono essere destinati a prestare servizio all'estero e l'istituzione all'estero di un numero di posti adeguato alle nuove funzioni ed alla dotazione organica della carriera stessa;
2) i criteri e le modalità per l'accesso e l'avanzamento in carriera del personale dell'Amministrazione degli affari esteri nonché l'istituzione di corsi di preparazione per gli aspiranti alla carriera diplomatica, con creazione di apposito istituto o con ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti, la concessione di borse e contributi di studio, la disciplina dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale in servizio di tutte le carriere;
3) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione ed il collocamento a riposo per.
ragioni di servizio;
4) l'inquadramento a domanda del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in base a criteri che tengano conto anche del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue. La graduatoria sarà formata con valutazione di merito comparativo.
Nel limite di 80 posti gli assistenti in possesso di laurea saranno immessi, con analoghi criteri e modalità, nelle prime tre qualifiche della carriera direttiva.
dei servizi amministrativi. Della particolare esperienza professionale dei medesimi sarà tenuto conto nella loro futura utilizzazione.
L'anzianità di servizio sarà riconosciuta ai fini della progressione economica e, entro limiti da stabilirsi, ai fini dell'avanzamento di carriera.
Norme saranno dettate per il coordinamento, in sede di prima applicazione, fra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli organici;
5) l'assunzione, per le esigenze delle rappresentanze all'estero, di personale a contratto nei limiti del contingente sub-1, determinandone il luogo di reclutamento, l'età limite le garanzie e le condizioni di idoneità, le cognizioni linguistiche, la disciplina del rapporto. Il trattamento economico sarà determinato, secondo criteri di uniformità, tenendo colto di quello del personale di ruolo con analoghe funzioni e delle corrispondenti retribuzioni locali.
Per il personale di cittadinanza italiana che abbia un minimo di servizio da determinarsi, in possesso dei prescritti titoli di studio nonché dei requisiti da stabilirsi di età, anzianità e qualità di servizio, sarà previsto, entro un numero determinato di posti, l'accesso mediante concorso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.
Al personale che entrerà nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, sono estese al personale a contratto già assunto;
6) il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi ordinari, il trattamento di missione di detto personale e quello relativo ai viaggi di trasferimento, la copertura dei rischi di viaggio, la concezione di compensi speciali al personale con particolari mansioni tecniche, nonché provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere, impiegate nell'interesse del servizio, per l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e per gli studi dei tigli a carico del personale in servizio all'estero;
7) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, i compensi, contributi e indennità loro dovuti;
8) l'utilizzazione, presso l'Amministrazione centrale e le Rappresentanze all'estero, indipendentemente dagli esperti che possono essere inviati in missione, per l'espletamento di determinate funzioni che richiedano speciale competenza tecnica, di altro personale dello Stato o di Enti pubblici, anche con collocamento fuori ruolo, nonché eccezionalmente, presso le Rappresentanze all'estero, di personale di notoria qualificazione estraneo alla pubblica Amministrazione, in un numero complessivo non superiore a 80 unità; il personale utilizzato all'estero godrà delle disposizioni di cui al punto 6);
9) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonché il riordinamento degli assegni di sede di detto personale con l'osservanza dei criteri previsti al punto 6).