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LEGGE 27 giugno 1962, n. 1097

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  25-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.