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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/2024)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica Istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

(Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)


L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.
In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attività delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.