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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 85

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2011)
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Testo in vigore dal:  20-7-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 1, che prevede la riduzione del 30 per cento della spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici e, al comma 2, il riordino di detti organismi anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture;
Vista la circolare del 21 novembre 2006 emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto le Linee di indirizzo per la redazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 29, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007;
Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'interno;
Ritenuta altresì la perdurante utilità del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Riduzione della spesa degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero dell'interno
1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero dell'interno gli organismi sottoindicati, istituiti con legge o con regolamento:
a) Comitato tecnico centrale per la demolizione di opere e manufatti abusivi su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici, di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) Commissione per le ricompense al valore e merito civile, di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;
c) Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e) Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive integrata a norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
f) Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, e all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
i) Commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
l) Commissione per la pianificazione e il coordinamento della fase esecutiva del programma di potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
m) Comitato tecnico consultivo per le forniture di beni e servizi occorrenti per le Forze di polizia, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
n) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;
o) Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
p) Consigli di istituto e Collegi dei docenti presso le scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256;
q) Commissione paritetica per la formazione e 1'aggiornamento professionale, di cui all'articolo 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
r) Consiglio direttivo, Collegio dei docenti e Consiglio d'istituto della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
s) Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità di stampo mafioso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e legge 13 agosto 1980, n. 466;
t) Commissioni di collaudo, di congruità e per il fuori uso delle forniture per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, ed agli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
u) Commissione per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli addetti antincendi, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;
v) Commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni al personale addetto ai servizi antincendi aeroportuali e negli eliporti ed elisuperfici, di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121;
z) Commissione per gli accertamenti e i sopralluoghi presso gli insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e tecnologie avanzate, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
aa) Commissione collaudo materiali centri assistenza e pronto intervento (C.A.P.I.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903;
bb) Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 246;
cc) Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
ee) Commissione consultiva per le nomine a prefetto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
ff) Collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
gg) Comitato dei garanti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
hh) Comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'intemo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è il seguente;
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), è il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.
2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte.».
- Il testo dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (Norme per la concessione di ricompense al valore civile), è il seguente:
«Art. 7. - Una commissione, nominata con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale commissione è composta:
a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai presidenti delle rispettive assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della commissione un consigliere dell'amministrazione civile dell'interno.
I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.».
- Il regio decreto 18 giugno 1931, reca: approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146.
- Il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), è il seguente:
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose,
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.».
- Il testo degli articoli 6 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è il seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi). - È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale delle armi. La Commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi.».
«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di Polizia in materia di armi). - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di Polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico.
Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273, reca: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2000, n. 232.
- Il testo dell'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è il seguente:
«Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali). - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'UPI, l'ANCI e l'UNCEM designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato), è il seguente:
«Art. 6 (Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione). - Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e private.
La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal prefetto ed è composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per da prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettive amministrazioni.
Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della commissione di esame.
L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione.
A ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), è il seguente:
«Art. 15 (Manutenzione). - 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'art. 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 (Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato), è il seguente:
«Art. 2 (Organi collegiali soppressi). - 1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.
3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.
4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.
5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.
7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), è il seguente:
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.
2-bis. La Commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della Commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla Commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della Commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della Commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la Commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 .
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.
2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della Commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la Commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima Commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia), è il seguente:
«Art. 9 (Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma.
Stipulazione dei contratti e delle convenzioni). - 1.
Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:
a) dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) da un consigliere di Stato;
e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;
f) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.
4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.
6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.
8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati dal capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 22, 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417 (Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 22 (Comitato tecnico-consultivo). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, concernente l'istituzione della Commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le Forze di polizia, è abrogato.
2. È istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonché sulle alienazioni dei materiali.
3. Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20.
4. Lo stesso comitato può essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo.».
«Art. 23 (Composizione del comitato tecnico-consultivo). - 1. Il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 22 è presieduto dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale ed è composto da:
a) il direttore del servizio anticrimine della direzione centrale della polizia criminale;
b) il direttore del servizio affari generali della direzione centrale per gli affari generali;
c) il direttore del servizio antiterrorismo e operazioni speciali della direzione centrale per la polizia di prevenzione;
d) il direttore del servizio scuole della direzione centrale per gli istituti di istruzione;
e) i direttori dei servizi accasermamento forze di polizia, equipaggiamento e casermaggio, impianti tecnici e telecomunicazioni e motorizzazione della direzione centrale dei servizi tecnicologistici e della gestione patrimoniale;
f) il direttore dell'ufficio programmazione e bilancio della direzione centrale per i servizi di ragioneria;
g) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore;
2. Per ciascuno dei suddetti componenti, è nominato un supplente con qualifica dirigenziale.
3. Il presidente ha facoltà di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente più anziano tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto componente è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.
5. Il comitato è integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.
6. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.
7. Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attività di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attività consultiva del comitato.».
4. Per determinate forniture, può essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.».
- Il testo degli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 75-sexies (Commissione centrale per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da:
a) il direttore centrale della polizia criminale;
b) il direttore centrale degli affari generali;
c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;
d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
e) il direttore centrale del personale;
f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;
g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.
2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.».
«Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, è istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato dall'art. 5, primo comma, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:
a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo;
b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:
1) i questori di una delle altre province in cui si estende la competenza dell'ufficio ispettivo;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;
c) da sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.
2. La composizione della commissione periferica istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo.».
- Il testo degli articoli 22 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121: (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 22 (Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia). - È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.».
«Art. 60 (Istruzione e formazione professionale). - Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, reca: (Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia), ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2006, n. 203.
- Il testo dell'art. 26, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), è il seguente:
«Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423 reca: (Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia), ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1986, n. 177.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 reca: (Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 reca: (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230.
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550 (Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:
«Art. 31 (Modalità per il fuori uso). - 1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non più idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, è, di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi.
2. La richiesta di cui al primo comma, è trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico.
3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.
4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta più idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di discarico dei beni.».
- Il testo degli articoli 121 e 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), è il seguente:
«Art. 121. - Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti per i diversi servizi.».
«Art. 122. - Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa riguarda.
La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.».
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, reca: (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto), ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996, n. 231.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930: (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è il seguente:
«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.
Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.
Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.
La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.
Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.
Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121: (Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti), è il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni finali). - 1. Sono applicabili anche agli eliporti le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il proprio servizio antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo degli articoli 10, 11, 14 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577: (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), è il seguente:
«Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'art. 11 e così composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della «piccola industria»;
cc) un esperto della «proprietà edilizia».
Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.».
«Art. 14 (Visite tecniche). - Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 20. - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, reca: (Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi), ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967, n. 257.
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante: (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è il seguente:
«Art. 21 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi) - (articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.
Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.».
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi). - (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; art. 19, lettera c), e art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1.
Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Il testo degli articoli 9 e 23 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), è il seguente:
«Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a prefetto è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.».
«Art. 23 (Verifica dei risultati). - 1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'art. 11 viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'art. 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'art. 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'art. 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
- Il testo vigente dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1.
Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287: (Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997), è il seguente:
«Art. 9 (Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno). - 1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno.
Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio.».
- Per l'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.