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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 608

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1995)
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Testo in vigore dal:  10-10-1995
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Art. 2

Organi collegiali soppressi
1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.
3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.
4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.
5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.
6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 LUGLIO 1995, N. 398 ))
.
7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.